La
vicenda in commento è quella di un dirigente che, adibito a compiti diversi da
quelli per i quali era stato assunto, aveva lamentato di aver subito un
demansionamento.
Nonostante
fosse stato assunto con la qualifica di “responsabile del servizio call-center”,
il lavoratore, infatti, era stato successivamente nominato “responsabile del
servizio di tele-sportello”.
In
seguito all’intervenuto demansionamento, il dirigente aveva rassegnato le proprie
dimissioni e, ritenendole sorrette da giusta causa, si era rivolto al Giudice
del lavoro chiedendo la corresponsione dell'indennità sostitutiva del
preavviso.
Sia
il Tribunale che la Corte di Appello,
dopo aver accertato l'effettività del demansionamento e la sussistenza della
giusta causa delle dimissioni, avevano accolto la domanda del lavoratore.
Investita
della questione, la Cassazione ha confermato quanto disposto nelle pronunce del
merito.
A
detta della Suprema Corte, infatti, il demansionamento risulterebbe provato dal
fatto che il nuovo ruolo attribuito al dirigente fosse limitato al controllo di
una struttura preposta al solo scopo di raccogliere informazioni e reclami
degli utenti.
Valerio
Pollastrini
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