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sabato 30 agosto 2014

Dimissioni per giusta causa del dirigente demansionato

Nella sentenza n.18121/2014, la Corte di Cassazione ha affermato che il dirigente assegnato a mansioni inferiori,  potendo rassegnare le dimissioni  per giusta causa,  ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

La vicenda in commento è quella di un dirigente che, adibito a compiti diversi da quelli per i quali era stato assunto, aveva lamentato di aver subito un demansionamento.

Nonostante fosse stato assunto con la qualifica di “responsabile del servizio call-center”, il lavoratore, infatti, era stato successivamente nominato “responsabile del servizio di tele-sportello”.

In seguito all’intervenuto demansionamento, il dirigente aveva rassegnato le proprie dimissioni e, ritenendole sorrette da giusta causa, si era rivolto al Giudice del lavoro chiedendo la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Sia il Tribunale  che la Corte di Appello, dopo aver accertato l'effettività del demansionamento e la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, avevano accolto la domanda del lavoratore.

Investita della questione, la Cassazione ha confermato quanto disposto nelle pronunce del merito.

A detta della Suprema Corte, infatti, il demansionamento risulterebbe provato dal fatto che il nuovo ruolo attribuito al dirigente fosse limitato al controllo di una struttura preposta al solo scopo di raccogliere informazioni e reclami degli utenti.

Valerio Pollastrini

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