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lunedì 29 dicembre 2014

Al via i controlli sulle false partite Iva

Giro di vite sulle false partite Iva. Dal 1° gennaio, infatti, scatteranno i controlli sul rispetto  delle condizioni imposte dalla passata Riforma Fornero.

Detta norma ha introdotto una presunzione in forza della quale, a meno che il committente non fornisca prova contraria, le prestazioni rese dai lavoratori autonomi titolari di partita Iva saranno considerate  derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che, in assenza del “progetto”, a sua volta subirà la conversione  in un rapporto di lavoro subordinato.

La presunzione scatterà nel caso in cui ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

-         per 2 anni consecutivi la durata complessiva della collaborazione con il medesimo committente sia superiore ad 8 mesi;

-         nell’arco di 2 anni solari consecutivi il corrispettivo ricevuto per le prestazioni rese in favore del committente sia maggiore dell’80% di quelli  complessivamente percepiti annualmente dal collaboratore;

-         il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.

Affinché la presunzione risulti configurata è però necessario che si realizzino almeno due delle tre condizioni suddette.

Valerio Pollastrini

Contratto a tutele crescenti: il testo dello schema di Decreto Legislativo

Lo scorso 24 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato, in attuazione del Jobs Act, lo Schema di D.Lgs. in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il Decreto reca, inoltre, le annunciate modifiche alla disciplina dei licenziamenti, che risulteranno applicabili ai nuovi contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della norma.

Prima della pubblicazione, la bozza verrà sottoposta al vaglio delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, le quali avranno la possibilità di sottoporre al Governo eventuali osservazioni.

Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge n.183 del 10 dicembre 2014

Art.1 – Campo di applicazione
Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.

Art.2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale
Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Art.3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.

La disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Art.4 – Vizi formali e procedurali
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art.5 – Revoca del licenziamento
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.

Art.6 – Offerta di conciliazione
In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015.

Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.

Art.7 – Computo dell’anzianità negli appalto
Ai fini del calcolo delle indennità e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.

Art.8 – Computo e misura delle indennità per frazioni di anno
Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Art.9 – Piccole imprese e organizzazioni di tendenza
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.

Art.10 – Licenziamento collettivo
In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.

Art.11 – Contratto di ricollocazione
È istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l’anno 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.

Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:

-         il diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;

-         il diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;

-         il dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia nelle iniziative da essa predisposte.

L’ammontare del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.

Art.12 – Rito applicabile
Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

domenica 28 dicembre 2014

Il nuovo articolo 18 sarà applicabile a tutte le aziende

La bozza del primo decreto attuativo del Jobs Act, come è noto, reca l’annunciata modifica della disciplina sui licenziamenti. Se nulla cambierà per quelli discriminatori, sanzionati  sempre con reintegra e risarcimento, per i recessi irrogati per motivi economici  sarà previsto il solo risarcimento.

Per quanto riguarda, invece, i licenziamenti disciplinari, la scelta tra reintegra e risarcimento sarà lasciata al giudice.

In contrapposizione con la riduzione delle tutele, negli ultimi mesi oggetto di conflitto sociale, il nuovo articolo 18 produrrà i propri effetti su una più ampia platea di destinatari. Fatta eccezione per i licenziamenti disciplinari, il nuovo regime, infatti, si applicherà a tutte le aziende, anche  quelle con meno di 15 dipendenti, fino ad oggi escluse dalla norma della Statuto dei Lavoratori.

Il Jobs Act, in sostanza, non segnerà la fine della c.d. “tutela reale”, la quale continuerà a produrre i propri effetti nei casi di licenziamento illegittimo per le assunzioni effettuate dall’entrata in vigore della riforma e che integreranno il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Valerio Pollastrini

Naspi: la nuova indennità di disoccupazione

La bozza del D.Lgs di attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali, approvata la vigilia di Natale dal Consiglio dei Ministri, prevede l’introduzione, a partire dal 1° maggio 2015, della nuova indennità di disoccupazione che sostituirà le vigenti Aspi e mini-Aspi introdotte dalla Riforma Fornero.

Si tratta di un ammortizzatore unico per tutti i disoccupati e si chiamerà Naspi, alla quale  avranno diritto i dipendenti privati, a tempo indeterminato e a termine e quelli pubblici, solo se assunti a termine.

La nuova indennità, il cui  importo limite sarà di 1.300,00 €, verrà erogata mensilmente dall’Inps per un  massimo di 18 mesi e potrà essere incassata anche in un’unica soluzione se finalizzata all’autoimpiego.

Diversamente da oggi, l’importo della prestazione sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni. Detta retribuzione, infatti, verrà divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33, con i seguenti limiti:

-         se la retribuzione non supera i 1.195,00 € mensili, l’indennità mensile sarà pari al 75% di tale retribuzione;

-         se supera i 1.195,00 € mensili, l’indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione, più il 25% della differenza tra retribuzione e 1.195.

I requisiti richiesti - La Naspi spetterà ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) stato di disoccupazione involontaria;

b) almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione;

c) almeno 18 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Nel caso in cui il disoccupato avesse minori a carico o avesse un’età prossima alla pensione, al termine della Naspi avrà diritto all’Asdi, assegno di disoccupazione, di durata semestrale ed importo pari al 75% della Naspi.

In attesa della prevista abolizione delle co.co.co, la bozza del decreto disciplina, inoltre, la nuova disoccupazione destinata ai collaboratori esclusivi, la Dis-Coll, valida soltanto per il 2015.

Valerio Pollastrini

venerdì 26 dicembre 2014

Le nuove regole per i licenziamenti

Durante la vigilia di Natale, il Consiglio dei Ministri  ha approvato il  decreto attuativo del Jobs Act sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Il provvedimento reca, inoltre,  le nuove regole per i licenziamenti, in base alle quali, per i nuovi contratti, nella gran parte dei casi l'indennizzo  sostituirà la reintegrazione finora prevista dall'articolo 18.

In corrispondenza della progressiva acquisizione delle tutele, in caso di licenziamento ingiustificato l’ammontare di detto indennizzo sarà commisurato all’importo compreso  tra un minimo di 2 ed un massimo di 24 mensilità. Al termine del periodo di prova, l’indennizzo minimo salirà a 4 mensilità e verrà aumentato di ulteriori due mensilità  per  ogni anno di servizio.

Contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi, nel decreto attuativo non è stata inserita la c.d. “clausola opting-out”, che avrebbe consentito al datore di lavoro di evitare il reintegro, quando ancora previsto, erogando al dipendente  un super-indennizzo.

Parimenti esclusa, inoltre, l’ipotesi di inserire lo scarso rendimento tra le causali dei licenziamenti economici.

Confermata, invece, la c.d. “conciliazione veloce”, fase durante la quale il datore di lavoro potrà offrire al dipendente, a titolo transattivo,  una mensilità per ogni anno di anzianità, fino a un massimo di 18 e con un minimo di due.

Con una novità dell’ultima ora, inoltre, si segnala che lo stesso regime previsto per i licenziamenti individuali è stato esteso anche  ai licenziamenti collettivi.

Tutte le nuove norme, infine, varranno anche per sindacati e partiti politici.

Valerio Pollastrini

martedì 23 dicembre 2014

A Sondrio Inail e Anmil insieme per garantire sostegno dopo l’infortunio

Mi prendo cura di te – I disagi post-traumatici degli infortunati sul lavoro: presa in carico globale” è il titolo del progetto dell’Anmil che mira  alla creazione di reti di mutuo-aiuto in favore di lavoratori disabili e delle loro famiglie, spezzando la condizione di isolamento sovente riscontrata  dopo l’evento traumatico.

Per un anno, 60  infortunati sul lavoro della provincia di Sondrio  verranno seguiti da una équipe di specialisti per poter affrontare al meglio la propria condizione di sopraggiunta disabilità.

Il progetto è stato cofinanziato dalla sede territoriale dell’Inail di Sondrio e dalla fondazione ProValtellina onlus ed  ha lo scopo di migliorare il benessere psicologico dei partecipanti.

Il programma non si limita solamente a fornire un supporto di natura diagnostica. L'iniziativa, infatti, risulta strutturata su una molteplicità di interventi, realizzati grazie alla costituzione di gruppi di mutuo-aiuto, all’interno dei quali sarà garantita la presenza di diverse figure di sostegno: dall’assistente sociale al medico, dall’infermiere dell’Inail alla psicologa-psicoterapeuta.

Questi soggetti saranno preposti al compito di “accompagnare” l’infortunato oltre il momento dell’evento traumatico, spesso caratterizzato dalla sensazione di solitudine, dall’abbandono a se stessi e dall’isolamento dal prossimo.

La possibilità di reinserimento sociale e lavorativo, inoltre, sarà favorita anche da speciali momenti di “turismo accessibile”. Sia gli infortunati che i loro familiari, infatti, potranno confrontarsi tra loro  durante speciali week-end organizzati a Torre dei Basci, un complesso residenziale ubicato nella splendida natura di Valmalenco, a Torre Santa Maria.

Valerio Pollastrini

Anche gli infortuni avvenuti accompagnando i figli a scuola potranno essere indennizzati dall’Inail

Nella Circolare n.62 del 18 dicembre 2014, l’Inail ha annunciato che, nel rispetto di quanto disposto dalle nuove linee guida dell’Istituto sugli infortuni  in itinere, l’incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il  figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.

Attraverso la Circolare in commento, l’Inail ha così preso atto dell’orientamento univoco espresso dalla Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare simili infortuni.

Nella nota, l’Istituto ha precisato, altresì, che le nuove disposizioni saranno applicabili non soltanto ai casi futuri, ma anche a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali siano in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato.

Tuttavia, il riconoscimento dell’indennizzo sarà subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso, come, ad esempio, l’età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere all’obbligo familiare di assistenza dei figli, attraverso le quali appaia ragionevolmente ravvisabile un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato ed il soddisfacimento delle esigenze personali.

Valerio Pollastrini

In attesa del giudizio penale a carico del dipendente l’azienda non ha l’obbligo di sospenderlo cautelativamente dal servizio

Nella sentenza  n.24948  del 24 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un collaboratore scolastico accusato di violenza sessuale nei confronti di un’alunna, irrogato solo al termine del procedimento penale conclusosi con la condanna dell’imputato e, nelle more del quale, il lavoratore era stato mantenuto in servizio, non sussistendo, in simili casi, l’obbligo della sospensione cautelativa.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Ancona aveva confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto la domanda proposta dal dipendente, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento adottato dall’amministrazione scolastica dopo la conclusione del procedimento penale instaurato a suo carico con sentenza irrevocabile di condanna per il reato  punito dall’articolo 609-bis c.p., in base al quale “chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni…”.

Avverso questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione, censurando la decisione del giudice di seconde cure che, nel confermare quanto statuito nel primo grado, si sarebbe limitato a rilevare la gravità della mancanza attribuitagli, senza  tenere conto del comportamento tenuto dall’amministrazione scolastica  dalla data della contestazione disciplinare sino al licenziamento.

In relazione al suddetto periodo, infatti, il ricorrente aveva contestato al datore di lavoro di non aver provveduto alla sua sospensione cautelativa dal servizio e di averlo provvisoriamente adibito ad altra mansione, per poi riassegnarlo nuovamente a  quelle precedentemente svolte.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze predette, non risultando contestati dal lavoratore i gravi fatti addebitatigli ed accertati in sede penale: “atti di libidine nei confronti di una alunna, costretta all’interno di un bagno della scuola”.

In particolare, gli ermellini hanno ricordato che, nel regime antecedente al Decreto Legislativo n.150/2009, nelle more di un giudizio penale a carico del dipendente, il datore di lavoro aveva la facoltà, e non l’obbligo, di sospendere temporaneamente dal servizio l’imputato, per poi procedere al provvedimento disciplinare una volta intervenuta la sentenza definitiva di condanna.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

Corte Ue: l'obesità può essere causa di discriminazione sul lavoro

In una sentenza dello scorso 18 dicembre (1), la Corte di Giustizia Europea, pur ribadendo che l’obesità, di per sé, non possa costituire fonte di discriminazione sul lavoro, ha affermato che, tuttavia, quando sia di ostacolo alla piena ed effettiva partecipazione della persona alla vita professionale, può essere assimilata ad un handicap.

Nel caso di specie, il giudice comunitario, chiamato ad esprimersi sul licenziamento di un babysitter Danese, ha precisato che nella nozione di handicap non rientra solo l’impossibilità di esercitare un’attività lavorativa, ma anche qualunque tipo di fattore che possa ostacolarne il corretto svolgimento.

Si tratta di una sentenza che, inevitabilmente, produrrà notevoli effetti nelle normative dei vari Paesi membri, atteso che, dai dati forniti dall’Eurostat per il 2013, oltre il 24% dei cittadini europei supera la soglia del sovrappeso.

Valerio Pollastrini

1)      - causa C-354/13;

Approvata in via definitiva la Legge di Stabilità 2015

Con 307 voti favorevoli, 116 contrari e 2 astenuti, nel pomeriggio del 22 dicembre 2014, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante le “Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato,  c.d. Legge di Stabilità 2015.

In attesa della  pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, si riepilogano le misure più importanti afferenti alla materia lavoro:

-         deducibilità dall’Irap del costo sostenuto per i lavoratori subordinati inquadrati con contratto  a tempo indeterminato;

-         bonus per i fondi pensione e per le casse di previdenza da utilizzare per gli investimenti;

-         taglio di 35 milioni di euro delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento dei Patronati;

-         solo  per i buoni pasto in formato elettronico, è stata elevata da 5,29 euro a 7 euro la quota esente da tassazione;

-         estesa al 2015 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione;

-         reso strutturale, ma sotto forma di detrazione il bonus di 80 euro in busta paga, con la stessa regolamentazione del 2014;

-         introdotta, in via sperimentale, la possibilità per i lavoratori dipendenti privati, assunti da almeno 6 mesi presso la stessa azienda, di richiedere l’erogazione del TFR in busta paga. In questo caso, il TFR verrà sottoposto a tassazione ordinaria e non a tassazione separata;

-         introdotto uno sgravio triennale sui contributi Inps, nel limite di 8.060,00 euro, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015. Non potranno accedere all’agevolazione le aziende che hanno effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti e le aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori che già risultavano alle loro dipendenze a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità;

-         soppressi, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi della Legge 407/1990;

-         prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego;

-         sale al 20% l’imposizione sui fondi pensione e al 26%  quella sulle casse previdenziali dei professionisti.

Valerio Pollastrini

domenica 21 dicembre 2014

La Legge di Stabilità renderà definitivo il Bonus di 80 euro

Nel sancire la definitiva stabilizzazione del Bonus di 80 euro, la Legge di Stabilità ha integralmente confermato  la regolamentazione già applica quest’anno.

La  Manovra per il 215 ha previsto, inoltre, che  dal reddito utile per la maturazione del diritto al bonus dovrà essere esclusa l'eventuale liquidazione in busta paga del trattamento di fine rapporto, introdotta, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018.

Stante il silenzio del maxiemendamento, va rilevato, infine, che, contrariamente agli annunci degli ultimi mesi, anche nel 2015 i pensionati, le partite Iva e gli incapienti continueranno ad essere esclusi dalla platea dei beneficiari del Bonus.

Valerio Pollastrini

Dall’Inail oltre 267 milioni di euro alle imprese che investono in sicurezza

Pubblicato lo scorso 19 dicembre il nuovo “Bando Incentivi Isi 2014”, con il quale l’Inail ha messo a disposizione delle aziende  oltre 267 milioni di euro per il finanziamento, a fondo perduto, degli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro o all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Dal 3 marzo al 7 maggio 2015, le imprese interessate potranno presentare le domande di finanziamento sul portale dell’Istituto.

L’incentivo, ripartito in budget regionali sulla base del numero dei lavoratori e dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio, verrà assegnato, fino ad esaurimento, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande  e potrà essere cumulato con altri benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali, ad esempio, quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da Ismea.

Le aziende aggiudicatrici riceveranno un contributo in conto capitale pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato, che dovranno essere ricompresi tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro.

Tuttavia, il suddetto limite minimo del contributo non si applica per i progetti presentati  dalle imprese che occupano meno di 50 lavoratori.

Per i progetti che comportano contributi superiori a 30.000 euro, le aziende potranno richiederne un’anticipazione pari al 50%, che sarà concessa previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell‘Inail.

Destinatarie del Bando sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura.

Gli elenchi di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati, in ordine cronologico, sul portale dell’Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.

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Valerio Pollastrini

Il testo integrale del Jobs Act

Nella Gazzetta Ufficiale n.290 del 15 dicembre 2014 è stato pubblicato  il testo integrale del Jobs Act, ovvero la Legge n.183 del 10 dicembre 2014, così come approvata dal Parlamento.

La legge contiene le cinque  deleghe concesse al Governo per  la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

A partire da 16 dicembre 2014, data di entrata in vigore della legge in commento, l’Esecutivo avrà  sei mesi di tempo per adottare uno  o  più  decreti legislativi finalizzati al riordino della  normativa vigente oggetto delle deleghe suddette.

Queste, nello specifico, le 5 deleghe contenute nel Jobs Act:
1)    Delega in materia di ammortizzatori sociali;
2)    Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
3)    Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;
4)    Delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva;
5)    Delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura.

Nelle pagine seguenti si riporta il testo integrale della Legge n.183/2014
 

LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

(GU n.290 del 15-12-2014) - Vigente al: 16-12-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Articolo 1
1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)     con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
1)    impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
2)    semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3)    necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4)    revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5)     previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
6)    riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
7)    revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8)     revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236;
b)    con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1)          rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2)           incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive piu' rilevanti;
3)           universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4)           introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
5)           eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
6)           eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
c)     attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v);
d)    previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione;
e)      adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).

3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre1995, n. 430.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)     razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b)     razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c)      istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia􀂪, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
d)    coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;
e)      attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f)       razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente;
g)      razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;
h)     possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;
i)        individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;
m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;
t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)     razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b)     semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c)      unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d)    introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;
e)      rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
f)       revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g)      previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
h)     individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i)        revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;
l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:
a)     individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b)     promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
c)      previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
d)     rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;
e)      revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
f)       revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
g)      introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
h)     previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i)        abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)     ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b)     garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c)      introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;
d)     incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e)      eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f)       integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;
g)      ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;
h)     introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
i)        estensione dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.

10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 dicembre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando