Come
è noto, il terzo comma dell’art.97 della Costituzione dispone che l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione possa avvenire esclusivamente
mediante concorso.
A
differenza di ciò che avviene nell’ambito delle aziende private, il richiamato
dettato costituzionale riconosce ai dipendenti pubblici, illegittimamente
assunti a termine, il solo diritto al risarcimento del danno, privando loro la
possibilità di agire per la conversione del rapporto in un contratto a tempo
indeterminato.
Nel
caso di specie, il lavoratore aveva adito la Suprema Corte sostenendo l’inapplicabilità
del suddetto divieto per gli Enti Pubblici Economici.
Nel
rigettare il ricorso, la Cassazione ha però chiarito come anche tali Enti,
rivestendo natura pubblicistica, siano sottoposti ai medesimi limiti e divieti
riguardanti le Pubbliche Amministrazioni.
Valerio
Pollastrini
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