La
vicenda in commento è quella di un’insegnante che aveva richiesto tre giorni di
permesso retribuito, giustificandoli, in conformità con quanto previsto dall’art.15
del Contratto Collettivo di riferimento, attraverso un’autocertificazione nella
quale aveva specificato la necessità di accompagnare il coniuge per
accertamenti specialistici.
Il
Dirigente Scolastico, però, aveva ritenuto insufficiente la motivazione della
richiesta e, dopo aver provveduto a contestare l’addebito alla lavoratrice,
aveva ordinato all’ufficio pagatore di decurtare dal compenso della docente le giornate di assenza.
Investito
della questione, il Tribunale ha ritenuto che le motivazioni addotte
dall'insegnante fossero più che sufficienti per la richiesta dei permessi e,
pertanto, ha condannato l'amministrazione al recupero delle somme decurtate e
al pagamento delle spese in giudizio.
In
particolare, nel motivare la propria decisione il giudice ha ricordato che nel
comparto della scuola i permessi retribuiti sono sanciti dal contratto di
lavoro e che il Dirigente Scolastico ha solamente il compito di accertarsi che
la richiesta del dipendente sia consona con quanto stabilito dalle parti
sociali, senza che lo stesso possa entrare nel merito di quanto dichiarato attraverso autocertificazione.
Valerio
Pollastrini
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