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domenica 10 agosto 2014

Scuola – Modalità di fruizione dei permessi retribuiti

Nella sentenza n.271 del 25 ottobre 2013, il Tribunale di Sciacca ha ribadito che il dirigente scolastico non può entrare nel merito delle motivazioni addotte dal docente nella richiesta dei permessi retribuiti.

La vicenda in commento è quella di un’insegnante che aveva richiesto tre giorni di permesso retribuito, giustificandoli, in conformità con quanto previsto dall’art.15 del Contratto Collettivo di riferimento, attraverso un’autocertificazione nella quale aveva specificato la necessità di accompagnare il coniuge per accertamenti specialistici.

Il Dirigente Scolastico, però,  aveva  ritenuto insufficiente la motivazione della richiesta e, dopo aver provveduto a contestare l’addebito alla lavoratrice, aveva ordinato all’ufficio pagatore di decurtare dal compenso della  docente le giornate di assenza.

Investito della questione, il Tribunale ha ritenuto che le motivazioni addotte dall'insegnante fossero più che sufficienti per la richiesta dei permessi e, pertanto, ha condannato l'amministrazione al recupero delle somme decurtate e al pagamento delle spese in giudizio.

In particolare, nel motivare la propria decisione il giudice ha ricordato che nel comparto della scuola i permessi retribuiti sono sanciti dal contratto di lavoro e che il Dirigente Scolastico ha solamente il compito di accertarsi che la richiesta del dipendente sia consona con quanto stabilito dalle parti sociali, senza che lo stesso possa entrare nel merito di quanto dichiarato  attraverso autocertificazione.

Valerio Pollastrini

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