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domenica 10 agosto 2014

Sicurezza sul lavoro – Formazione impartita al di fuori dell’orario di lavoro

Nella sentenza del 10 luglio 2014, la Corte di Appello di Venezia ha ribadito che i lavoratori hanno diritto ad un compenso aggiuntivo per la formazione ricevuta  in materia di sicurezza al di fuori dell'orario di lavoro.

Il caso di specie riguarda la formazione impartita ad un gruppo di docenti  al di fuori dell’orario di servizio e senza retribuzione aggiuntiva.

Sulla base dei pareri espressi dai funzionari dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il dirigente dell’istituto aveva sostenuto che le attività di formazione rientrassero negli obblighi di servizio, in quanto funzionali all’insegnamento, e per le quali la contrattazione collettiva, al pari delle attività di preparazione delle lezioni, correzione dei compiti ed i rapporti individuali con le famiglie, non prevede un orario definito.

Fallito il tentativo di conciliazione promosso dai dipendenti presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro, gli stessi avevano adito il Tribunale di Verona che, nell’accoglierne il ricorso, aveva premesso che la formazione prevista dall’art.29, nonché dagli artt.63 e seguenti, del CCNL di riferimento, costituisca l’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente.

Più che un obbligo a carico dell’insegnante, a detta del Tribunale, il caso in questione verte su  un vero e proprio diritto alla formazione in capo ai docenti, con conseguente onere dell’amministrazione di fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.

Il giudice del primo grado ha quindi sottolineato che, non rientrando nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell’insegnante, la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza è diretta a prevenire i rischi di infortunio o malattia correlati all’ambiente di lavoro.

Si tratta di una formazione che non è disciplinata dal CCNL ma dalla legge e trova  la sua fonte direttamente nell'art.22 del D.Lgs 626/94,  in base al quale il datore di lavoro pubblico è tenuto a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l'orario di lavoro.

Dopo aver rilevato che nel caso di specie l'attività formativa si era svolta in ore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente previsto, il Tribunale aveva condannato l’istituto a retribuire le ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività ulteriori non di insegnamento.

Investita della questione dal ricorso promosso dall’Amministrazione, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado.

Valerio Pollastrini

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