Il
Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, recante le misure urgenti per la competitività
e la giustizia sociale, ha introdotto il c.d. “bonus Irpef di 80,00 €” in
favore dei lavoratori dipendenti e di alcune categorie di collaboratori il cui
reddito è assimilato a quello da lavoro dipendente.
Con
la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i
primi chiarimenti sull’agevolazione in commento.
Con
la Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 l’Agenzia ha invece risposto ad alcuni
quesiti posti su varie questioni, concernenti: i soggetti beneficiari,
l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del
credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.
Nelle
pagine seguenti, si riportano i principali chiarimenti, selezionati dal
Consiglio Provinciale di Roma dell’ordine dei Consulenti del Lavoro.
SOGGETTI
BENEFICIARI
Soggetti non
residenti:
D. - Il credito deve
essere erogato anche a lavoratori non residenti fiscalmente in Italia? In caso
affermativo come si calcola il reddito complessivo?
R. 1 - Sì. Al ricorrere
dei presupposti stabiliti dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, il credito
spetta. Il credito non spetta, comunque, nell’ipotesi in cui il reddito di
lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di
convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.
R. 2 - Il reddito
complessivo dei non residenti si calcola in base alle ordinarie regole previste
dall’art. 3 del TUIR, secondo cui per i soggetti non residenti il reddito
complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Prestazioni a
sostegno del reddito:
D. - Gli importi
percepiti dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di
mobilità e indennità di disoccupazione danno diritto al credito? Chi lo
riconosce?
R. - Considerato che
le indennità in esame costituiscono reddito di lavoro dipendente e danno
diritto alle relative detrazioni, si ritiene che il credito vada calcolato per
le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto
alle indennità.
Computo del
periodo di lavoro:
D.
- Spetta
il credito nelle particolari ipotesi di aspettativa non retribuita, part time
ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro?
R. - Il credito
spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per
lavoro. Nella verifica della spettanza del credito, il disposto secondo cui il
credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno, deve essere inteso facendo
riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro.
Perciò
dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali
non spetta alcun reddito, come in caso di assenza per aspettativa senza
corresponsione di assegni.
Nessuna
riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di
articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o
orizzontale.
Per
quanto concerne i premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione
del rapporto di lavoro, si ricorda che nel calcolo del numero dei giorni, per i
quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi
in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle
detrazioni. Nel caso prospettato, è presumibile che le detrazioni per lavoro
dipendente siano state già fruite in precedenza durante il periodo di lavoro
che ha dato diritto al premio e, quindi, che il credito non spetti.
Eredi del
lavoratore:
D. - Per un
lavoratore deceduto ad aprile, per i primi mesi dell’anno spetta il credito
agli eredi? Come lo devono considerare gli eredi?
R. - Il credito
spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel
2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto
presentata da uno degli eredi, secondo modalità che saranno specificate nel
relativo modello.
Nel
caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del
credito da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente
maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente
percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e,
quindi, non costituisce reddito per gli stessi.
Interessi sui
crediti da lavoro:
D. - Come devono
essere considerate le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del c.p.c.,
considerate equiparate al reddito di lavoro dipendente in base all’art. 49,
comma 2, lett. b), del TUIR?
R. - Per quanto
riguarda gli interessi su crediti di lavoro e della rivalutazione, che
rientrano nei redditi di lavoro dipendente è necessario verificare se spettano
le detrazioni per lavoro.
CALCOLO DEL
CREDITO
Calcolo del
credito da erogare nel periodo di paga:
D. - Quali sono le
modalità di calcolo del credito da erogare in ciascun periodo di paga che
devono seguire i sostituti d’imposta?
R. - Il credito
spettante al lavoratore va calcolato su base annua e successivamente si
determina l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga.
In particolare, i sostituti d’imposta che erogano i redditi che danno diritto
al credito devono:
-
verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle
detrazioni per lavoro (comma 1-bis dell’art. 13);
-
calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo
(comma 1-bis dell’art. 13), tenendo conto che il credito va rapportato al
periodo di lavoro nell'anno (comma 3 dell’art. 1 del decreto);
-
determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga (commi 3 e 4
dell’art. 1 del decreto).
Per
quanto concerne la verifica della “capienza”, si precisa che i termini di
confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le detrazioni
spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al credito.
In sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve
essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo
formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
Esempi di calcolo del credito:
Si sa che il
calcolo del credito va effettuato considerando che se il reddito complessivo:
- non è
superiore a 24.000 euro, il credito è di importo pari a 640 euro;
- è superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito di 640 euro spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
L’importo del
credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a
26.000 euro.
Se il periodo di
lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo del credito
spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero
dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole
ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni previste
dall’art. 13 del TUIR.
Esempio n.1 - Per
un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di
24.800 euro, l’importo del credito spettante è pari a:
credito = 640 x
[(26.000 – 24.800)/2.000] = 640 x 1.200/2000 = 640 x 0,6 = 384.
Esempio n.2 - Per
un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di
25.200 euro, l’importo del credito spettante è pari a:
credito = 640 x
[(26.000 – 25.200)/2.000] = 640 x 800/2000 = 640 x 0,4 = 256.
Esempio n.3 - Un
lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e che:
- ha cessato il
rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014) avrà
diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 120 = euro 210,41;
- ha iniziato un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro
del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 640/365 x
212 = euro 371,73.
Esempi di ripartizione del credito:
Per la
ripartizione del credito spettante, come in precedenza determinato, tra i
periodi di paga che vanno da maggio a dicembre (o da giugno a dicembre), o
comunque tra i periodi di paga interessati in relazione all’eventuale durata
infrannuale del rapporto di lavoro, occorre considerare che il credito deve
essere parametrato al numero di giorni lavorati nell'anno.
Ne consegue che
la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire
tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga.
Il medesimo
criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro infrannuali.
Esempio n.1 - In
caso di erogazioni da maggio a dicembre 2014 (245 giorni), per trovare
l’importo da erogare nel mese, il credito complessivamente spettante dovrebbe
essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese.
Supponendo un
importo del credito spettante complessivamente pari a 640 euro, l’importo del
credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/245 x 31 =
80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro
640/245 x 30 = 78,37 per i mesi di giugno, settembre e novembre.
Esempio n.2 - In
caso di erogazioni da giugno a dicembre 2014 (214 giorni), l’importo del
credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/214 x 31 =
92,71 per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro 640/214 x
30 = 89,72 a giugno, settembre e novembre.
Esempio n.3 - Per
un rapporto di lavoro che inizia il 15 maggio 2014 e termina il 15 settembre
2014, perun totale di 124 giorni di lavoro, supponendo un reddito complessivo
fino a 24.000 euro, il credito spettante parametrato al numero di giorni
lavorati è pari a euro 640/365 x 124 = 217,42, da ripartire in base ai giorni
di lavoro in ciascun mese: 29,81 euro per i 17 giorni di maggio; 52,60 euro per
i 30 giorni di giugno; 54,36 euro per i 31 giorni di luglio e agosto; 26,30
euro per i 15 giorni di settembre.
L’Agenzia
precisa altresì che, per semplicità di applicazione, è comunque possibile
utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la
ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni
dell’anno 2014.
Ad
esempio, è possibile ripartire l’importo del credito spettante considerando il
numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato.
Per
i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014, in cui non
appare rilevante ai fini in esame la considerazione dell’esatto numero dei
giorni di ciascun mese, l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà
essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi che
vanno da maggio a dicembre 2014. Ovviamente, se l’erogazione avvenisse per
motivi tecnici nei 7 mesi da giugno a dicembre 2014 l’importo sarebbe di 91,43
euro al mese.
Non
è consentito, invece, dividere l’importo del credito di 640 euro su base annua
per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno
da maggio a dicembre 2014 (totale € 426,67), erogando solo a conguaglio la
differenza (€ 213,33).
Calcolo del
credito e precedenti rapporti di lavoro:
D. - Come si deve
comportare un sostituto d’imposta in caso di assunzione nel corso del 2014 di
un lavoratore che abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel
medesimo anno?
R. - Se l’interessato
consegna il CUD al nuovo datore di lavoro, quest’ultimo dovrà tenere conto dei
dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo.
In
questo caso, la verifica della “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle
detrazioni per lavoro dipendente e assimilato andrà effettuata tenendo conto
anche dell’importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per
lavoro, indicati nel CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, così come
la determinazione dell’importo del credito spettante in relazione al reddito
complessivo andrà effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel
medesimo CUD.
Dall’importo
del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto
dal precedente sostituto d’imposta. L’importo del credito residuo da erogare
dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo conto del numero di
giorni lavorati in ciascun periodo di paga, secondo le modalità indicate nel
paragrafo precedente. Se il nuovo assunto non produce il CUD relativo al
precedente rapporto di lavoro il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la
spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali
a propria disposizione, fermo restando che il nuovo assunto è tenuto a
comunicare al sostituto stesso di non avere i presupposti per il riconoscimento
del credito, ad esempio perché sommando i redditi derivanti dai due rapporti di
lavoro ha un reddito complessivo superiore a quello che consente il relativo
riconoscimento.
Rapporti di
lavoro contestuali:
D. - Nell’ipotesi in
cui un soggetto abbia in corso contemporaneamente più rapporti di lavoro che
danno diritto al credito, come si devono comportare i sostituti nei confronti
del soggetto?
R. - Nei casi in cui
un soggetto sia titolare di redditi di lavoro derivanti da più rapporti di
lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al credito, ma
l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in essere ecceda
quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, non sussiste il
presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a
comunicare detta circostanza ai sostituti d’imposta. Questi ultimi, sulla base
della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.
Ad
esempio, se un soggetto è titolare di due rapporti di collaborazione, per i
quali è previsto un compenso, rispettivamente, di euro12.000 e di euro 18.000,
i due sostituti d’imposta devono riconoscere il credito in via automatica. Il
lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti
raggiunge un reddito complessivo di euro 30.000 e non ha diritto al credito.
Per effetto di quanto indicato nella circolare, il lavoratore è tenuto comunicare
ai due sostituti d’imposta di non aver diritto al credito. Nella diversa
ipotesi in cui l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in
essere non ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del
TUIR, sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore
è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non riconoscere il
credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto
d’imposta.
Ricalcolo delle
condizioni di spettanza del credito:
D. - E’ possibile
effettuare il ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito già erogato
nei periodo di paga successivi, per anticipare il recupero del credito non
spettante rispetto al conguaglio di fine anno o di fine rapporto?
R. - Il sostituto
d’imposta, a fronte di variazioni del reddito o delle detrazioni riferite alle
somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà durante l’anno, nonché a
fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare il ricalcolo del
credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a quello di
erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno o di fine
rapporto.
Si
precisa, che se le variazioni di retribuzione, in aumento o in diminuzione,
comportano la maturazione a favore del lavoratore del diritto al credito, in
precedenza non spettante, il sostituto deve riconoscere il credito in via
automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di
conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Potrebbe essere il caso, ad
esempio, di un aumento di retribuzione che rende capiente l’imposta lorda sui
redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro, o di una riduzione
dell’orario di lavoro che comporta l’erogazione di un reddito inferiore a
26.000 euro nel corso del 2014.
Redditi
assoggettati a cedolare secca:
D. - Al fine di
verificare il limite di 26.000 euro si devono considerare anche i redditi
assoggettati a cedolare secca?
R. - I redditi
assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella determinazione
del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del
credito.
COORDINAMENTO
CON ALTRE MISURE AGEVOLATIVE
Imposta
sostitutiva per gli incrementi di produttività:
D. - Nel calcolo del
credito si deve tenere conto dei redditi assoggettati all’imposta sostitutiva
per gli incrementi di produttività?
R. - Il reddito
assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel
reddito complessivo, al fine di calcolare l’importo del credito spettante in
relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del
TUIR.
Tuttavia,
ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti
per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, il
reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque
essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della
“capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle
detrazioni da lavoro spettanti.
Rimane
ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione
ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva.
Retribuzioni
convenzionali e altre disposizioni di favore:
D. - Il credito deve
essere erogato anche ai lavoratori che determinano il reddito in base alle
retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR?
R. - I lavoratori che
determinano il reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni
convenzionali di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, ove sussistano i
requisiti previsti dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, possono fruire del
credito, in quanto si tratta di contribuenti i cui redditi di lavoro
dipendente, sia pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie,
confluiscono comunque nel reddito complessivo.
Per
i lavoratori c.d. frontalieri, la verifica della spettanza del credito e la
determinazione del relativo importo in relazione al reddito complessivo va
effettuata tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l’importo
di 6.700 euro.
ALTRE QUESTIONI
Credito d’imposta
per le imprese marittime:
D. - L’importo del
credito abbatte le ritenute d’acconto al fine di applicare il credito d’imposta
per le imprese marittime, di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 30 del
1998?
R. - Il credito non
abbatte l’importo delle ritenute ai fini dell’agevolazione di cui all’art. 4,
comma 1, della legge n. 30 del 1998. Ciò in quanto il calcolo delle ritenute da
applicare sui redditi di lavoro corrisposti dai sostituti d’imposta rimane
immutato rispetto alla situazione preesistente al decreto, lasciando immutato
anche il corrispondente credito d’imposta per le imprese marittime commisurate
alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ai marinai imbarcati
su navi iscritte nel registro internazionale.
Modalità di
recupero delle somme erogate dai sostituti:
D. - Come avviene il
recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta a seguito dell’emanazione
della risoluzione 48 del 2014 che ha istituito il relativo codice tributo?
R. - Il recupero da
parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a
debito utilizzando il modello di pagamento F24.
La
suddetta modalità di recupero e il relativo codice tributo può essere adottata
anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello F24 enti pubblici
per i versamenti fiscali e contributivi, come delineato dalla circolare n. 20/E
del 5 marzo 2001. In particolare, detti sostituti utilizzano:
-
il modello F24 ordinario con saldo complessivo pari a zero, indicando nella
colonna “importi a credito compensati” le somme da recuperare e nella colonna
“importi a debito versati” il corrispondente ammontare di ritenute e contributi
previdenziali;
-
il modello F24 enti pubblici, indicando i relativi codici e causali, per
eventuali somme da versare.
Per
quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, compresi
coloro che utilizzano il modello F24 enti pubblici, si conferma la possibilità
di recuperare il bonus erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai
contributi dovuti.