Tuttavia,
la Circolare n.12/2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro,
richiamando l’interpretazione resa dal Consiglio Nazionale Forense (1), ha chiarito
che la mancata installazione del Pos non produce un inadempimento sanzionabile.
Nel
caso in cui il professionista fosse sprovvisto dell’apparecchiatura per il
pagamento elettronico si avrà la fattispecie della mora del creditore (2).
L’Ordine
dei Consulenti ha criticato fortemente il provvedimento in commento che, oltre ad
introdurre un inutile adempimento aggiuntivo a carico dei professionisti, con incremento
dei costi per la gestione degli studi, apporterebbe benefici solo a favore degli istituti di
credito.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
Consiglio Nazionale Forense, Circolare n.20 del 20 maggio 2014;
(2)
-
di cui all’articolo 1206 del codice civile;
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