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domenica 25 maggio 2014

Effetti sulla causa di lavoro della sentenza penale che abbia assolto il dipendente

Nella sentenza n.9654 del 6 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha riepilogato quali siano gli effetti della sentenza penale di assoluzione del dipendente sulla causa di lavoro, chiarendo che la tale pronuncia  non possa essere opposta al datore di lavoro che non abbia preso parte al giudizio.

Nel richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, la Suprema Corte ha inoltre ricordato  come, nell'ambito del giudizio civile di danni, così come in quello attinente agli altri giudizi civili,  la pronuncia di assoluzione abbia efficacia preclusiva nel rito civile solamente nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento dell'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nella diversa ipotesi nella quale l'assoluzione sia stata determinata per la mancanza di sufficienti elementi di prova sulla commissione del reato o della riconducibilità  dello stesso all'imputato.

Il caso di specie è quello di un lavoratore che aveva aggredito fisicamente il proprio dirigente e che, per tale ragione, era stato convenuto in un procedimento penale.

Nelle more di tale giudizio, il licenziamento per giusta causa irrogato dal datore aveva scaturito anche un contenzioso in sede civile.

Passata in giudicato la sentenza penale di assoluzione, il lavoratore si era rivolto alla Cassazione, contestando la pronuncia del merito che aveva confermato la legittimità del licenziamento irrogatogli.

Rigettando il ricorso, la  Suprema Corte  ha escluso che l'effetto preclusivo del giudicato penale potesse operare nei confronti del processo del lavoro, in quanto l’assoluzione dell’imputato  era stata disposta esclusivamente per  la mancanza di sufficienti elementi probatori sulla commissione del fatto o sulla sua attribuibilità al ricorrente.

La Cassazione ha dunque confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa disposto dal datore di lavoro, in quanto la gravità della condotta  assunta dal dipendente risultava, di fatto, incompatibile  con la prosecuzione  del rapporto di lavoro.

Valerio Pollastrini

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