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domenica 25 maggio 2014

Il calcolo dell’indennità di buonuscita nel Pubblico Impiego

Nell’ambito del Pubblico Impiego, nella sentenza n.10413 del 14 maggio 2014 la Corte di Cassazione ha chiarito che,  per il calcolo dell’ indennità di buonuscita del lavoratore che abbia temporaneamente percepito la retribuzione corrispondente alla superiore    qualifica di dirigente, svolta in regime di reggenza,  lo stipendio utile ai fini del  calcolo del TFR è quello relativo alla inferiore mansione di appartenenza.

La vicenda in commento è quella di due dipendenti del Ministero delle Finanze che si erano rivolti al Giudice del lavoro, chiedendo che la quantificazione  della loro indennità di buonuscita venisse rapportata alla retribuzione dirigenziale percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento.

I lavoratori, inquadrati nella IX qualifica funzionale, posizione C3, nei tre anni precedenti  al pensionamento avevano ricoperto le mansioni superiori di dirigente, seppur in regime di reggenza.

I due gradi di giudizio del merito si erano conclusi con il rigetto del ricorso. Decisione motivata sull’assunto che   solamente per i dirigenti di ruolo  i corrispondenti trattamenti economici  possano incidere sul calcolo della indennità di buonuscita, circostanza invece esclusa  per i funzionari chiamati a ricoprire in via temporanea una funzione dirigenziale vacante.

Investita della questione, la Suprema Corte ha richiamato la normativa di riferimento (1), in base alla quale,  in virtù dello svolgimento di fatto di funzioni corrispondenti a quelle di natura dirigenziale, per un periodo affidato in reggenza, il lavoratore ha diritto al  trattamento economico previsto per tale qualifica.

L’unico scopo di questa disposizione  è però quello di compensare adeguatamente l’esercizio temporaneo delle mansioni superiori e, pertanto, tale trattamento non rientra nella nozione di stipendio, intenso come la corresponsione  economica  riferibile alla qualifica contrattuale di appartenenza.

Nel rispetto di quanto appena premesso, la Cassazione ha ribadito che, come base del calcolo dell’indennità di buonuscita, per “stipendio” deve intendersi il trattamento retributivo inerente alla qualifica contrattuale di appartenenza, con l’esclusione degli altri emolumenti, eventualmente erogati, esclusi dall’elencazione tassativa riportata negli artt.3 e 38 del D.P.R. n.1032/1973, che individuano  le ulteriori indennità utili per la quantificazione della buonuscita.

Per la Corte di legittimità, qualora si optasse per la soluzione proposta dai lavoratori, rivolta alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto in relazione alla retribuzione percepita temporaneamente per lo svolgimento delle mansioni superiori, si perverrebbe ad un sostanziale aggiramento della norma legale che, nell’ambito del  Pubblico Impiego, esclude l’acquisizione del superiore livello da parte del dipendente di fatto.

In sostanza, quello sopra riportato è lo  stesso principio applicato  nelle ipotesi di conferimento di incarichi temporanei non in regime di reggenza, per i quali, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, la legge (2) stabilisce che, ai dipendenti statali titolari  di funzioni dirigenziali,  l’ultimo stipendio deve essere individuato nella retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni.

La Cassazione ha concluso ribadendo che l’esercizio di fatto di mansioni superiori alla qualifica di appartenenza, non può costituire una novazione del rapporto per fatti concludenti. Ciò, infatti,   contrasterebbe con quanto previsto dalla norma (3), secondo la quale l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non assume efficacia ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

Tale novazione, inoltre, risulterebbe in contrasto anche con il principio del necessario concorso, o procedura selettiva comparativa, per l’accesso alla dirigenza pubblica.

Valerio Pollastrini

 
(1)   - art.52 del D.Lgs. n.165/2001 (Disciplina delle mansioni);
(2)   - art 19 del D.Lgs n.165/2001 (incarichi di funzioni dirigenziali);
(3)   - art.52 del D.Lgs. n.165/2001;

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