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giovedì 29 maggio 2014

I termini per impugnare la sanzione disciplinare

Nell’ambito dei procedimenti disciplinari, il comma 8 dell’art.7 dello Statuto dei Lavoratori (1) dispone che,  decorsi due anni dalla loro applicazione, il datore di lavoro non possa tenere conto ad alcun effetto delle precedenti sanzioni irrogate al dipendente.  

Nella sentenza n.10668 del 15 maggio 2014, la Cassazione ha chiarito che il termine suddetto non possa ritenersi scaduto qualora, nelle more, il lavoratore avesse impugnato la sanzione attraverso il deposito del ricorso introduttivo del giudizio rivolto ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento disciplinare.

I giudici di legittimità hanno ricordato come, in tal caso, permanga l'interesse  del dipendente ad impugnare la sanzione, anche se l'udienza di discussione nel giudizio di impugnazione venga fissata oltre il biennio dall'irrogazione.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il termine annuale di prescrizione presuntiva (2), previsto per i crediti dei prestatori di lavoro per periodi non superiori ad un mese, risulta applicabile esclusivamente ai crediti relativi  al corrispettivo della prestazione pagato per periodi non superiori ad un mese. Conseguentemente, ne rimangono esclusi dall’ambito di applicazione gli altri crediti, tra i quali quello relativo alla ripetizione di una sanzione pecuniaria inefficace.

Valerio Pollastrini

 
(1)   – Legge n.300 del 20 maggio 1970;
(2)   – di cui all'art. 2955, primo comma, punto 2, cod. civ.;

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