Nella
sentenza n.10668 del 15 maggio 2014, la Cassazione ha chiarito che il termine
suddetto non possa ritenersi scaduto qualora, nelle more, il lavoratore avesse
impugnato la sanzione attraverso il deposito del ricorso introduttivo del giudizio
rivolto ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento
disciplinare.
I
giudici di legittimità hanno ricordato come, in tal caso, permanga l'interesse del dipendente ad impugnare la sanzione, anche
se l'udienza di discussione nel giudizio di impugnazione venga fissata oltre il
biennio dall'irrogazione.
La
Suprema Corte ha inoltre chiarito che il termine annuale di prescrizione
presuntiva (2), previsto per i
crediti dei prestatori di lavoro per periodi non superiori ad un mese, risulta
applicabile esclusivamente ai crediti relativi al corrispettivo della prestazione pagato per periodi non superiori ad un mese.
Conseguentemente, ne rimangono esclusi dall’ambito di applicazione gli altri
crediti, tra i quali quello relativo alla ripetizione di una sanzione
pecuniaria inefficace.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
Legge n.300 del 20 maggio 1970;
(2)
–
di cui all'art. 2955, primo comma, punto 2, cod. civ.;
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