Nella
nota, l’Istituto ha ribadito che, in base al suddetto principio, il lavoratore
a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al
lavoratore a tempo pieno comparabile.
La
retribuzione utile ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale, pertanto, risulta
uguale a quella tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il
corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
Poiché la retribuzione part-time da valere ai fini
assicurativi è fissata dalla legge in maniera convenzionale, in assenza di una disposizione normativa o
regolamentare che disciplini il tempo parziale verticale ciclico in maniera
difforme rispetto alle altre tipologie di part-time, tale retribuzione deve
essere presa in considerazione anche per il part-time verticale ciclico.
In
caso di infortunio sul lavoro, quindi, il meccanismo di calcolo della retribuzione
media giornaliera, percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera, deve
essere applicato anche ai periodi in cui
tale prestazione non viene svolta per tutti i tipi di part-time, ivi compreso quello
verticale ciclico.
Ciò
considerato, con riferimento specifico al periodo di pausa contrattuale
afferente a questa tipologia contrattuale, il datore di lavoro non può rifiutarsi
di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea assoluta quando
ne sia richiesto dall’Istituto assicuratore, con la conseguenza che tale
anticipazione non deve essere sospesa nemmeno durante il periodo di pausa
contrattuale afferente al part-time ciclico.
Valerio
Pollastrini
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