A
proposito della vicenda in commento, la Suprema Corte ha sottolineato che alla
base del recesso vi sarebbe l’impossibile utilizzazione del dipendente
tossicodipendente e, sconfessando la
sentenza di appello, ha chiarito come spetti al lavoratore l’onere di dimostrare
l'insussistenza della situazione di non conoscenza o conoscibilità da parte
dell'azienda della sua condizione di consumatore di droga.
In
sostanza, la Corte di Appello di Roma, alla quale la Cassazione ha rinviato la
causa, dovrà decidere, in diversa composizione,
se, ai fini della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di
licenziamento, il lavoratore abbia fornito piena prova, attraverso la
produzione dell'esito degli esami tossicologici del caso, del proprio avvenuto
pieno recupero, con la conseguente dismissione dell'abitudine al consumo di
sostanze stupefacenti, che impedisce la guida di veicoli su strada (1) ed espone il
datore di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni
cagionati a terzi.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
ex art.187 del codice della strada;
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