Ciò,
secondo quanto affermato nella pronuncia in commento, sarà possibile
ogniqualvolta risulti provata, anche attraverso semplice presunzione, la natura
fittizia dell'intestazione o la
sostanziale riconducibilità dei conti
medesimi all’impresa.
Dimostrato
il collegamento delle posizioni dei
soggetti collegati alla società, sarà l’impresa a dover provare l’estraneità
delle operazioni bancarie delle persone fisiche a quelle inerenti alla gestione
della propria attività.
Valerio
Pollastrini
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