In
tutti i rapporti obbligatori, infatti,
il mutamento del debitore potrebbe ledere l'interesse del creditore,
pertanto, la Suprema Corte ha ribadito che anche la cessione del contratto di
lavoro è inefficace se il dipendente, titolare di crediti verso il cedente, non
abbia preventivamente espresso il proprio consenso.
La
fattispecie del trasferimento di azienda, con successione del cessionario negli
obblighi del cedente, costituisce, invece, un’eccezione al suddetto principio e
quindi non richiede alcun assenso del
lavoratore.
Quale
condizione di legittimità, la Corte ha ricordato che il trasferimento di
un'azienda, o di un singolo ramo di essa, debba avere ad oggetto un’entità
economica organizzata in maniera stabile, nonché utile alla produzione e allo
scambio di beni o servizi.
Nel
caso in cui il dipendente contesti il suo passaggio ad altro datore di lavoro
per l’insussistenza delle richiamate condizioni, potrà rivolgersi al Giudice
per l’accertamento dell’eventuale inefficacia della mutazione della titolarità
del rapporto, a nulla rilevando la responsabilità solidale tra cedente e
cessionario, sancita dall’art.2112 del codice civile, relativa ai soli crediti
del lavoratore ceduto esistenti al momento del trasferimento e non anche quelli
futuri, in quanto, in tale circostanza, potrebbe configurarsi un pregiudizio a
carico del soggetto ceduto ad altra
impresa meno solvibile.
Valerio
Pollastrini
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