Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


martedì 27 maggio 2014

Quando il passaggio ad altro datore di lavoro richiede l’assenso del dipendente

Nella sentenza n.10128 del 9 maggio 2014, la  Cassazione ha ricordato che, ad eccezione del trasferimento d’azienda, per la cessione del contratto di lavoro è necessario il consenso del dipendente interessato.

In tutti i rapporti obbligatori, infatti,  il mutamento del debitore potrebbe ledere l'interesse del creditore, pertanto, la Suprema Corte ha ribadito che anche la cessione del contratto di lavoro è inefficace se il dipendente, titolare di crediti verso il cedente, non abbia preventivamente espresso il proprio  consenso.

La fattispecie del trasferimento di azienda, con successione del cessionario negli obblighi del cedente, costituisce, invece, un’eccezione al suddetto principio e quindi non  richiede alcun assenso del lavoratore.

Quale condizione di legittimità, la Corte ha ricordato che il trasferimento di un'azienda, o di un singolo ramo di essa, debba avere ad oggetto un’entità economica organizzata in maniera stabile, nonché utile alla produzione e allo scambio di beni o servizi.

Nel caso in cui il dipendente contesti il suo passaggio ad altro datore di lavoro per l’insussistenza delle richiamate condizioni, potrà rivolgersi al Giudice per l’accertamento dell’eventuale inefficacia della mutazione della titolarità del rapporto, a nulla rilevando la responsabilità solidale tra cedente e cessionario, sancita dall’art.2112 del codice civile, relativa ai soli crediti del lavoratore ceduto esistenti al momento del trasferimento e non anche quelli futuri, in quanto, in tale circostanza, potrebbe configurarsi un pregiudizio a carico del soggetto  ceduto ad altra impresa meno solvibile.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento