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martedì 27 maggio 2014

I requisiti formali della contestazione disciplinare

Nella sentenza n.10662 del 15 maggio 2014, la  Cassazione ha ribadito che la preventiva contestazione al lavoratore dell’inadempimento, indispensabile per l’irrogazione dell’eventuale sanzione disciplinare, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi. Tale atto, infatti, deve solamente consentire al lavoratore  di esercitare al meglio il proprio diritto di difesa.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito come  il datore di lavoro possa limitarsi a fornire, nella suddetta comunicazione, le indicazioni necessarie ed essenziali che consentano al dipendente di  individuare  il fatto nel quale sia stata ravvisata l’infrazione disciplinare.

Nel caso in cui la singola procedura  riguardi molteplici eventi, la comunicazione preventiva  non dovrà necessariamente contenere l'indicazione  del giorno e dell'ora in cui le presunte inadempienze siano state commesse. A tal fine, infatti, è  sufficiente che, dal tenore letterale della contestazione, si evincano gli elementi utili per la corretta individuazione delle violazioni imputate al lavoratore.

La Cassazione ha quindi  concluso confermando l’ammissibilità della contestazione c.d. per relationem, quella cioè effettuata  mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del dipendente per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, nel caso in cui le accuse formulate in tale sede  siano a conoscenza dell'interessato.

Valerio Pollastrini

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