In seguito alle novita' introdotte dalla riforma del
lavoro, l'Inps, nella circolare n.38 del 2013, ha illustrato le modalità di fruizione dell’indennità di disoccupazione una tantum prevista
per collaboratori con contratto a progetto.
La legge n.92/2012 ha infatti introdotto, a partire
dal 1° gennaio 2013, una indennità per i collaboratori coordinati e
continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps e che
siano in possesso di una serie di
requisiti.
La norma
esclude dai beneficiari della prestazione in commento i titolari di redditi di
lavoro autonomo e gli altri soggetti che, pur se iscritti
alla Gestione separata, non sono inquadrabili nell’ambito di applicazione dei
contratti di collaborazione a progetto di cui all'art. 61 comma 1 del D. Lgs.
276/2003. Tra gli esclusi, gli
assegnisti di ricerca, i
dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa.
Sono altresi' esclusi coloro che
siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie.
Per poter accedere all'indennita' di
disoccupazione, oltre a quello dell'esclusiva iscrizione alla Gestione
previdenziale c.d. Separata, i richiedenti devono possedere tutti i seguenti
requisiti:
1. abbiano operato, nel corso dell’anno
precedente, in regime di monocommittenza;
2. abbiano conseguito l’anno precedente
un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al
limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenuta nell’anno precedente;
3. con riguardo all’anno di riferimento
sia accreditato, presso la predetta Gestione Separata un numero di mensilità
non inferiore a uno;
4. abbiano avuto un periodo di
disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
5. risultino accreditate nell’anno
precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.
Per
semplificare la comprensione dei requisiti elencati e' necessario specificare
che, per "anno di riferimento", deve intendersi l'anno in cui il
collaboratore abbia maturato il requisito indicato nel punto 3).
La dizione “anno precedente” si riferisce, invece, esclusivamente all’anno solare immediatamente
precedente a quello di “riferimento”.
Per quanto
riguarda il requisito indicato nel punto 1), la monocommittenza da quest'anno
non e' riferita al contratto cessato prima della richiesta dell'indennita' ma
al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso committente per tutto l’anno precedente e per quello in cui viene
presentata la domanda di prestazione.
Si tratta di un requisito che puo'
dirsi rispettato anche, se nel corso dello stesso anno, il lavoratore abbia
avuto più rapporti di collaborazione, purché con il medesimo datore di lavoro.
Il punto 2) si riferisce invece al
reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.
Per il soddisfacimento della
condizione indicata nel punto 4), la norma di riferimento richiede un periodo
di disoccupazione ininterrotto per almeno due mesi nel corso dell'anno precedente.
Tale status deve essere attestato dal Centro per l'Impiego. Cio' implica
inevitabilmente che il lavoratore a progetto, terminato il contratto, si sia
iscritto presso liste dei disoccupati, fornendo l’immediata disponibilità a
nuove offerte di lavoro, ed abbia rilasciato una dichiarazione dalla quale si
evinca il periodo nel quale lo stesso sia stato occupato con contratto a
progetto.
A proposito di quest’ultimo
requisito, e' possibile esemplificare che, per l'anno di riferimento 2013, il periodo di disoccupazione ininterrotto di
almeno due mesi deve sussistere nell’anno 2012.
Di conseguenza è possibile presentare la domanda di disoccupazione anche
in costanza del rapporto di lavoro.
L'Ente di Previdenza si e' inoltre soffermato sulla
sospensione del rapporto a progetto nel corso del congedo obbligatorio di
maternità.
Si tratta, come e' noto, di un periodo coperto sul piano previdenziale da versamenti
figurativi, equiparati alla
contribuzione effettiva e, pertanto,
utili ai fini del raggiungimento del requisito richiesto per ottenere la
disoccupazione.
Periodo transitorio – Si ricordi che la precedente disciplina non richiedeva al
collaboratore di attestare il proprio stato di disoccupazione al Centro per
l'Impiego.
L'Istituto ha quindi precisato che, solo ed esclusivamente per la richiesta
dell'indennita' relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente potra'
dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di
almeno due mesi nell’anno 2012, direttamente nella domanda di disoccupazione.
I collaboratori il cui rapporto a progetto sia terminato
entro il 31 dicembre 2012, decorsi almeno due mesi in assenza di contratto di lavoro, potranno
presentare domanda di disoccupazione nei trenta giorni successivi.
Domanda - La domanda di prestazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Solo nel caso in cui nell'anno di riferimento
risultino accreditate presso la Gestione
Separata un numero di mensilità non inferiore a uno ed il requisito
contributivo venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la
domanda è prorogato fino al successivo 31 gennaio.
Per le disoccupazioni richieste in seguito a contratti
cessati entro il 31 dicembre 2012, sara' ancora possibile utilizzabile il
modello SR92.
Misura della Prestazione - In via ordinaria l’indennita' di
disoccupazione sara' pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui
all’articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233 moltiplicato per il minor numero tra le mensilità
accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, la percentuale utile
al calcolo dell'indennita' e' stata elevata, in via transitoria, dal 5% al 7%.
Nel caso in cui la prestazione fosse pari o inferiore
a 1000 euro, l'indennita' verra' liquidata in un'unica soluzione. In caso
contrario, per un importo pari, ad esempio, a 2.700 euro, verranno erogati un
primo importo mensile di 1.000 euro, un secondo importo mensile di uguale
valore ed un terzo importo mensile di 700 euro.
Valerio Pollastrini