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domenica 24 marzo 2013

Ticket sui licenziamenti


La Riforma Fornero ha introdotto una nuova tassa a carico delle aziende per ogni licenziamento effettuato dopo il primo gennaio 2013.

Il c.d. "ticket licenziamento" contribuira' a finanziare l'Aspi e la miniAspi, le nuove indennita' di disoccupazione.

L'Inps nella circolare n. 44/2013 ha chiarito che il pagamento del ticket dovra' essere effettuato, in unica soluzione,  entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello durante il quale c'è stato il licenziamento.

La misura del ticket va rapportata a mese, considerando intero quel mese in cui c'è stata prestazione lavorativa di almeno 15 giorni.

Ufficiali istruzioni e chiarimenti, come di consueto, sono giunti con molto ritardo rispetto all'entrata in vigore della norma. Per tale motivo, il termine di pagamento della tassa  per i rapporti chiusi tra gennaio e marzo è stato fissato al prossimo 16 giugno.

In teoria il pagamento del ticket e' connesso alla futura erogazione dell'Aspi al lavoratore licenziato.

L'Inps ha ribadito, pertanto, che il pagamento della nuova tassa e' previsto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi il diritto del lavoratore alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione.

Quindi alle aziende non verra' richiesto alcun versamento in caso  dimissioni, ad eccezione di quelle per giusta causa o di quelle presentate in concomitanza con il periodo tutelato di maternità.

Anche le risoluzioni consensuali sono escluse dal ticket, ad eccezione di quelle  concluse in seguito alla specifica procedura di conciliazione, attivata presso la direzione territoriale del lavoro in seguito al licenziamento per motivi economici effettuato da un’azienda con più di 15 dipendenti.

La norma di riferimento impone, inoltre, il pagamento del ticket per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compresa la conclusione al termine del periodo di formazione.

Il contributo aggiuntivo per ogni licenziamento costera' alle aziende un massimo di 1451,00 euro.

Il valore e' pari a 483,80 euro moltiplicabile fino a tre anni di anzianità aziendale.  Nel  caso in cui il  rapporto di lavoro cessato sia stato inferiore ad un anno, la misura del ticket va rideterminata in base al numero effettivo dei mesi di durata della prestazione lavorativa. Si considerano mesi quelli nei quali sono stati svolti almeno 15 giornate lavorative.

In sostanza, per calcolare il contributo aggiuntivo si dovra' moltiplicare il valore mensile di 40,32 euro per tutti i mesi di durata del rapporto fino ad un massimo di 36.

A detta dell'Inps, oltre alla durata del contratto, non vi sono altri parametri che possano incidere sulla determinazione dell'importo del Ticket.

La misura del contributo aggiuntivo, pertanto, sara' sempre la stessa a prescindere dall'orario lavorativo pieno o parziale.

Istruzioni per il pagamento - l'importo del ticket deve essere indicato sull'Uniemens, nella «CausaleADebito», di «AltreADebito», di «DatiRetributivi» con il nuovo codice causale «M400».

La circolare ha chiarito che per  i licenziamenti già intervenuti nei periodo di paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del ticket dovra' essere effettuato, senza oneri accessori, entro il 16 giugno,  indicando il corrispondente importo nella «CausaleADebito» di «AltrePartiteADebito» di «DenunciaAziendale», utilizzando la nuova causale «M401»

Valerio Pollastrini

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