La Riforma Fornero ha introdotto una nuova tassa a
carico delle aziende per ogni licenziamento effettuato dopo il primo gennaio
2013.
Il c.d. "ticket licenziamento"
contribuira' a finanziare l'Aspi e la miniAspi, le nuove indennita' di
disoccupazione.
L'Inps nella circolare n. 44/2013 ha chiarito che il
pagamento del ticket dovra' essere effettuato, in unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo
a quello durante il quale c'è stato il licenziamento.
La misura del ticket va rapportata a mese,
considerando intero quel mese in cui c'è stata prestazione lavorativa di almeno
15 giorni.
Ufficiali istruzioni e chiarimenti, come di consueto,
sono giunti con molto ritardo rispetto all'entrata in vigore della norma. Per
tale motivo, il termine di pagamento della tassa per i rapporti chiusi tra gennaio e marzo è stato
fissato al prossimo 16 giugno.
In teoria il pagamento del ticket e' connesso alla
futura erogazione dell'Aspi al lavoratore licenziato.
L'Inps ha ribadito, pertanto, che il pagamento della
nuova tassa e' previsto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto
generi il diritto del lavoratore alla nuova indennità, a prescindere
dall'effettiva percezione.
Quindi alle aziende non verra' richiesto alcun
versamento in caso dimissioni, ad
eccezione di quelle per giusta causa o di quelle presentate in concomitanza con
il periodo tutelato di maternità.
Anche le risoluzioni consensuali sono escluse dal
ticket, ad eccezione di quelle concluse in
seguito alla specifica procedura di conciliazione, attivata presso la direzione
territoriale del lavoro in seguito al licenziamento per motivi economici
effettuato da un’azienda con più di 15 dipendenti.
La norma di riferimento impone, inoltre, il
pagamento del ticket per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse
dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, compresa la conclusione al
termine del periodo di formazione.
Il contributo aggiuntivo per ogni licenziamento costera'
alle aziende un massimo di 1451,00 euro.
Il valore e' pari a 483,80 euro moltiplicabile fino
a tre anni di anzianità aziendale. Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessato sia stato inferiore
ad un anno, la misura del ticket va rideterminata in base al numero effettivo
dei mesi di durata della prestazione lavorativa. Si considerano mesi quelli nei
quali sono stati svolti almeno 15 giornate lavorative.
In sostanza, per calcolare il contributo aggiuntivo
si dovra' moltiplicare il valore mensile di 40,32 euro per tutti i mesi di
durata del rapporto fino ad un massimo di 36.
A detta dell'Inps, oltre alla durata del contratto,
non vi sono altri parametri che possano incidere sulla determinazione
dell'importo del Ticket.
La misura del contributo aggiuntivo, pertanto, sara'
sempre la stessa a prescindere dall'orario lavorativo pieno o parziale.
Istruzioni per
il pagamento
- l'importo del ticket deve essere indicato sull'Uniemens, nella «CausaleADebito»,
di «AltreADebito», di «DatiRetributivi» con il nuovo codice causale «M400».
La circolare ha chiarito che per i licenziamenti già intervenuti nei periodo di
paga da gennaio a marzo 2013, il versamento del ticket dovra' essere effettuato,
senza oneri accessori, entro il 16 giugno, indicando il corrispondente importo nella
«CausaleADebito» di «AltrePartiteADebito» di «DenunciaAziendale», utilizzando
la nuova causale «M401»
Valerio Pollastrini
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