Nella sentenza n.7320 del 22 marzo 2013, la Corte di
Cassazione ha confermato che per accedere alla pensione di inabilita' è
necessario tenere conto non soltanto del reddito del richiedente ma anche di
quello del coniuge.
La pronuncia in commento nasce in seguito ad una
sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma aveva escluso il diritto di
una donna alla prestazione previdenziale per inabilita'.
La ricorrente aveva sostenuto il diritto, confermato
da alcuni precedenti, di beneficiare di questa particolare pensione in virtu'
del requisito del solo reddito personale.
La Suprema Corte, nel confermare la sentenza di
secondo grado, ha chiarito che le differenti interpretazioni giurisprudenziali del
passato sono ormai state superate. In seguito alla specifica modifica
legislativa del 2007, il reddito familiare costituisce il necessario parametro
di riferimento per la prestazione
richiesta, destinata non gia' ad integrare il minor reddito dalle condizioni
soggettive della persona invalida, ma a fornire all'individuo un minimo di
sostentamento per assicurarne la sopravvivenza.
La Cassazione ha concluso ribadendo che la richiesta
della pensione di inabilita' deve essere respinta nel caso in cui i redditi
familiari, complessivamente considerati, superino il limite indicato dalla normativa
di riferimento.
Valerio Pollastrini
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