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domenica 17 marzo 2013

La nuova indennita' di disoccupazione per i lavoratori a progetto


In seguito alle novita' introdotte dalla riforma del lavoro, l'Inps, nella circolare n.38 del 2013, ha illustrato le  modalità di fruizione dell’indennità di disoccupazione una tantum  prevista per collaboratori con contratto a progetto.
La legge n.92/2012 ha infatti introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, una indennità per i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps e che siano in possesso di una  serie di requisiti.
La norma esclude dai beneficiari della prestazione in commento i titolari di redditi di lavoro autonomo e gli altri soggetti  che, pur se iscritti alla Gestione separata, non sono  inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto di cui all'art. 61 comma 1 del D. Lgs. 276/2003. Tra gli esclusi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono altresi' esclusi coloro che siano già titolari di pensione ovvero assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per poter accedere all'indennita' di disoccupazione, oltre a quello dell'esclusiva iscrizione alla Gestione previdenziale c.d. Separata, i richiedenti devono possedere tutti i seguenti requisiti:

1.     abbiano operato, nel corso dell’anno precedente, in regime di monocommittenza;

2.     abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell’anno precedente;

3.     con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione Separata un numero di mensilità non inferiore a uno;

4.     abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;

5.     risultino accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata.

Per semplificare la comprensione dei requisiti elencati e' necessario specificare che, per "anno di riferimento", deve intendersi l'anno in cui il collaboratore abbia maturato il requisito indicato nel punto 3).
La dizione “anno precedente” si riferisce, invece,  esclusivamente all’anno solare immediatamente precedente a quello di “riferimento”.
Per quanto riguarda il requisito indicato nel punto 1), la monocommittenza da quest'anno non e' riferita al contratto cessato prima della richiesta dell'indennita' ma al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso committente per tutto  l’anno precedente e per quello in cui viene presentata la domanda di prestazione.
Si tratta di un requisito che puo' dirsi rispettato anche, se nel corso dello stesso anno, il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione, purché con il medesimo datore di lavoro.
Il punto 2) si riferisce invece al reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.
Per il soddisfacimento della condizione indicata nel punto 4), la norma di riferimento richiede un periodo di disoccupazione ininterrotto per almeno due mesi nel corso dell'anno precedente. Tale status deve essere attestato dal Centro per l'Impiego. Cio' implica inevitabilmente che il lavoratore a progetto, terminato il contratto, si sia iscritto presso liste dei disoccupati, fornendo l’immediata disponibilità a nuove offerte di lavoro, ed abbia rilasciato una dichiarazione dalla quale si evinca il periodo nel quale lo stesso sia stato occupato con contratto a progetto.
A proposito di quest’ultimo requisito, e' possibile esemplificare che, per l'anno di riferimento 2013,  il periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve sussistere nell’anno 2012.
Di conseguenza è possibile  presentare la domanda di disoccupazione anche in costanza del rapporto di lavoro.
L'Ente di Previdenza si e' inoltre soffermato sulla sospensione del rapporto a progetto nel corso del congedo obbligatorio di maternità.
Si tratta, come e' noto, di un periodo  coperto sul piano previdenziale da versamenti figurativi,  equiparati alla contribuzione effettiva e, pertanto,  utili ai fini del raggiungimento del requisito richiesto per ottenere la disoccupazione.
Periodo transitorio – Si ricordi che la  precedente disciplina non richiedeva al collaboratore di attestare il proprio stato di disoccupazione al Centro per l'Impiego.
L'Istituto ha quindi precisato che, solo ed esclusivamente per la richiesta dell'indennita' relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente potra' dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012, direttamente nella domanda di disoccupazione.
I collaboratori il cui rapporto a progetto sia terminato entro il 31 dicembre 2012, decorsi almeno due mesi  in assenza di contratto di lavoro, potranno presentare domanda di disoccupazione nei trenta giorni successivi.
Domanda - La domanda di prestazione  deve essere presentata  entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Solo nel caso in cui nell'anno di riferimento risultino accreditate  presso la Gestione Separata un numero di mensilità non inferiore a uno ed il requisito contributivo venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda è prorogato fino al successivo 31 gennaio.
Per le disoccupazioni richieste in seguito a contratti cessati entro il 31 dicembre 2012, sara' ancora possibile utilizzabile il modello SR92.
Misura della Prestazione - In via ordinaria l’indennita' di disoccupazione sara' pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233  moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, la percentuale utile al calcolo dell'indennita' e' stata elevata, in via transitoria, dal 5% al 7%.
Nel caso in cui la prestazione fosse pari o inferiore a 1000 euro, l'indennita' verra' liquidata in un'unica soluzione. In caso contrario, per un importo pari, ad esempio, a 2.700 euro, verranno erogati un primo importo mensile di 1.000 euro, un secondo importo mensile di uguale valore ed un terzo importo mensile di 700 euro.

Valerio Pollastrini

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