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giovedì 28 marzo 2013

Legittimo il contratto a chiamata per i “bagnini”

Con l’interpello n.13/2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risponde ad un quesito avanzato dall’Associazione Generale Cooperative Italiane, insieme alla Confcooperative e alla Legacoop, a proposito di lavoro a chiamata.
Dopo le ultime modifiche della riforma del lavoro, l’individuazione delle attività lavorative per le quali è ammesso il ricorso al contratto di lavoro intermittente è rimessa alla contrattazione collettiva. In assenza della disciplina contrattuale questa fattispecie contrattuale sarà comunque applicabile per le attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto del 6 dicembre 1923, n.2657.
Gli istanti hanno chiesto al Ministero se la figura del “personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali” indicata nella specifica tabella possa assimilarsi al personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari per l’attività di assistenza ai bagnanti.
Nella risposta il Ministero ricorda che il Regio Decreto citato elenca una serie di specifiche attività relative a differenti settori che, per il carattere della discontinuità ad esse correlato, si prestano tuttora ad essere considerate quale parametro oggettivo per l’individuazione delle prestazioni cui è possibile applicare la disciplina del lavoro intermittente.

Nel caso in oggetto, il mancato intervento della contrattazione collettiva di settore, può essere sopperito, ai fini dell’applicabilità del contratto a chiamata agli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari, da una eventuale ricunducibilità della stessa  figura professionale tra quelle indicate nella  tabella allegata al Regio Decreto del 1923.

Pur se assente nella tabella, tale figura risulta assimilabile a quella presente degli assistenti bagnanti degli stabilimenti di bagni ed acque termali.
Analizzando lo svolgimento dell’attività di entrambe le categorie, appare evidente che le funzioni svolte dal personale di queste due categorie è sostanzialmente identica. Si tratta in effetti della prestazione richiesta ai lavoratori per assistenza e/o soccorso ai bagnanti, siano essi in mare o in parchi termali.
Premesso quanto sopra, l’Ente interpellato conferma la possibilità di  instaurare rapporti di lavoro intermittente per il personale addetto ai servizi di salvataggio presso gli stabilimenti balneari.

Valerio Pollastrini

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