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mercoledì 20 marzo 2013

I congedi per i neo-papa': chiarimenti per i parti gemellari


Nei giorni scorsi ci siamo occupati dei nuovi permessi lavorativi  che la riforma Fornero ha istituito per i papa' di bimbi nati dopo il primo gennaio 2013.

Si tratta del  congedo obbligatorio di un giorno e del congedo facoltativo di due giorni, alternativo al congedo di maternità della madre.

Entrambe le nuove prestazioni, interamente retribuite dall'Inps e rivolte esclusivamente al settore privato, devono essere utilizzate entro i primi cinque mesi di vita del bambino o, nel caso di genitori adottivi o affidatari, entro 5 mesi dall'ingresso del minore all'interno della famiglia, per le adozioni nazionali, ed entro 5 mesi dall'ingresso del minore in Italia, per le adozioni internazionali.

L'Inps ha precisato che, in analogia con il congedo obbligatorio di maternità , i permessi per i neo-papa" non subiscono variazioni nei casi di parto gemellare o plurigemellare.

Congedo obbligatorio - Si tratta in sostanza dell'obbligo imposto al padre  di astenersi per un giorno dal lavoro per attendere agli oneri familiari.

Si tratta di un diritto autonomo del padre che puo' usufruirne anche in concomitanza con il  il congedo di maternità della madre lavoratrice e che comunque spetta anche nel caso in cui la madre sia casalinga. Il permesso, nelle ipotesi in cui sia il papa' ad usufruire del congedo di paternità, deve considerarsi aggiuntivo a quest'ultima prestazione.

Il congedo facoltativo - Questi due giorni di permesso sono invece  condizionati alla scelta della madre di non utilizzare altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum.

In questo caso, pertanto, non sussiste un diritto autonomo del papà, bensi' un diritto derivato da quello della madre.

Il congedo facoltativo è fruibile dal padre contemporaneamente all'astensione della madre e spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

La richiesta - Il padre, con un preavviso di almeno 15 giorni, dovra' comunicare per iscritto al datore di lavoro le date in cui intende utilizzare il permesso. In attesa di ulteriori istruzioni dell'Istituto Previdenziale, la comunicazione all'Inps dei congedi utilizzati sara' invece effettuata dal  datore di lavoro  attraverso il flusso UniEmens.

Valerio Pollastrini

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