Premesso che la particolare funzione sociale svolta
dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche giustifica l’attuale quadro legislativo di riferimento che prevede
un trattamento di favore loro applicabile, il Ministero ha preliminarmente
compiuto un esaustivo riepilogo della normativa statale del settore, ricordando come
la stessa esprima un costante riferimento alla regolamentazione sportiva che la
integra e ne consente la concreta attuazione.
Le società e associazioni sportive dilettantistiche
(SSD e ASD) disciplinate dall’articolo 90 della L. n. 289/2002 sono caratterizzate dall’assenza di finalità
lucrative e devono essere riconosciute dal CONI che ha l’obbligo di iscriverle
nell’apposito Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Attraverso il riconoscimento da parte del CONI, le
società e le associazioni in questione, entrano a far parte dell’ordinamento
sportivo e sono quindi sottoposte sia alle norme specifiche di questo
ordinamento che a quelle dell’ordinamento statale.
Tale particolarità differenzia le SSD/ASD
dalle realtà imprenditoriali che esercitano la propria attività sempre nell’ambito
dello sport ma con fini di lucro.
Proprio a questo riguardo, la Nota ministeriale ricorda che l’art. 7 del D.L. n. 136/2004 (1) assegna al CONI il compito di certificare l’effettiva
attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche ed
impone altresì all’Ente l’onere di trasmetterne annualmente l’elenco al Ministero dell’economia e delle finanze -
Agenzia delle Entrate.
Il riconoscimento
del CONI costituisce pertanto il presupposto per l’applicazione del particolare trattamento di favore sul quale,
come detto in precedenza, possono contare le SSD e le ASD.
Va poi segnalato che l’art. 35, comma 5, del D.L. n.
207/2008 (2), con riferimento ai rapporti di collaborazione instaurati dalle SSD o ASD per l’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche, ha specificato che tra le attività che il T.U.I.R. sottopone
al regime fiscale proprio dei “redditi diversi” - vanno ricomprese anche la
formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva
dilettantistica.
La disposizione, pertanto, non limita la sua
operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o
manifestazioni sportive, bensì le estende anche a tutte quelle relative allo
svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica di
preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine
“attività sportiva”.
Per formazione didattica e preparazione vanno intese,
in particolare, le attività svolte in
forma dilettantistica dagli istruttori e dagli allenatori operanti all’interno
delle SSD e ASD.
Con la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, l’Agenzia
della Entrate ha chiarito che sono sottoposti al regime fiscale per i “redditi
diversi” anche i compensi erogati dagli Enti in commento nei confronti di
soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e
assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non
svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni
indicate - formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività
sportiva dilettantistica - a prescindere dalla realizzazione di una
manifestazione sportiva.
Anche l’ENPALS, nella Circolare n. 18/2009, ha confermato che per la
connotazione della nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano
svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime
funzionali.
Il Ministero del lavoro ha inoltre ricordato che l’art.
90 della L. n. 289/2002 ha esteso il citato trattamento di favore anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società
e associazioni sportive dilettantistiche, anche in virtù di quanto disposto dalla Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003
dell’Agenzia delle Entrate che aveva
chiarito come nella tipologia in
questione potessero essere ricomprese le prestazioni connesse ai compiti tipici
di segreteria (raccolta iscrizioni frequentatori, contabilità “prima nota”, cassa
ecc.) purché non richiedenti particolari conoscenze di natura
tecnico-giuridiche tipiche del professionista.
Va infine segnalato che l’art. 61, comma 3, del D.Lgs.
n. 276/2003 ha escluso dall’ambito di applicazione della disciplina dei c.d. contratti
a progetto i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive
nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dopo questo lungo excursus del quadro normativo di
riferimento dal quale è possibile evincere la complessità della specificità
della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive
dilettantistiche, il Ministero ha preso atto
che l’attività di vigilanza
svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l’insorgere di contenziosi
con esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’INPS.
In un simile contesto, la Nota ravvisa l’opportunità di promuovere, d’intesa con l’Ente
Previdenziale, alcune iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale
introduzione di forme di tutela previdenziale in favore dei soggetti che,
nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute
dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione
sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica, nonché attività
amministrativo-gestionale non professionale.
Ferma restando l’attività di vigilanza già avviata ed
i contenziosi in essere, il Ministero ritiene dunque opportuno concentrare l’ attività di vigilanza sulle
diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non
iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Resta altresì ferma la possibilità di intervenire
anche in questo settore nell’ambito di attività congiunte con l’Amministrazione
fiscale - interessata alla verifica dei presupposti di affiliazione al CONI e
quindi della applicabilità del citato trattamento di favore - nonché nelle
ipotesi di richieste di intervento per presunto svolgimento di prestazioni di
natura subordinata.
Valerio Pollastrini
(1) - Convertito dalla Legge n. 186/2004;
(2) - Convertito dalla Legge n. 14/2009;