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domenica 16 febbraio 2014

Illegittima l’esclusione dei dirigenti dalle procedura di mobilità

Nella sentenza del 13 febbraio 2014, causa C-596/12, la Corte di Giustizia Ue ha affermato che l’Italia, con l’esclusione della categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazione della normativa interna relativa alla cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, è venuta meno agli obblighi  incombenti dalla direttiva 98/59/CE.

La pronuncia della Corte prende spunto dal ricorso presentato dalla Commissione Europea   per  l’infrazione da parte della Repubblica italiana degli obblighi imposti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/59/CE,  in seguito all’esclusione della categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura di mobilità prevista dal combinato disposto degli articoli 4 e 24 della legge del 23 luglio 1991 n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione.

La normativa europea
L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/59 stabilisce che quando il datore di lavoro preveda di effettuare licenziamenti collettivi, debba effettuare delle consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo.

Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento, intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione o la riconversione dei lavoratori licenziati.

Il successivo articolo 5 specifica, invece, come la stessa direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori.

Normativa italiana
La direttiva 98/59 è stata recepita nel nostro ordinamento dalla legge n. 223/1991, il cui art.4,  rubricato «Procedura per la dichiarazione di mobilità», disciplina la procedura di licenziamento collettivo  nei seguenti termini:

L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo.

Le imprese che intendano esercitare tale facoltà sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali,  nonché alle rispettive associazioni di categoria.

La comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

Entro sette giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione , a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni, è previsto un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa dei dipendenti in esubero, o di una parte di essi, nell’ambito della stessa impresa, anche attraverso contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

Nell’impossibilità di evitare la riduzione di personale, bisognerà esaminare la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento, intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

Una volta raggiunto l’accordo sindacale, l’impresa avrà la facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Tali disposizioni si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Rientrano nella menzionata procedura tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

Procedimento pre-contenzioso
Il 29 maggio 2008 la Commissione Europea aveva invitato la Repubblica italiana a presentare osservazioni in merito alla propria legislazione di recepimento delle procedure di tutela dei lavoratori in caso di licenziamento collettivo previste dalla direttiva 98/59.

L’esclusione della categoria dei “dirigenti” dall’ambito di applicazione della procedura di licenziamento collettivo prevista dalla normativa italiana, secondo la Commissione, non risultava conforme alla  direttiva 98/59.

Il 7 agosto 2008 l’Italia aveva presentato  le proprie osservazioni che però non avevano soddisfatto  la Commissione che aveva, pertanto, avviato la procedura di infrazione.

Con la lettera del 26 giugno 2009 la Commissione Europea  aveva quindi messo in mora la Repubblica italiana,  invitandola nuovamente a presentare le proprie osservazioni.

Ancora non convinta dalle nuove risposte del nostro Paese, la Commissione, in data 22 giugno 2012, aveva emesso un parere motivato, invitando la Repubblica italiana a conformarvisi entro un termine di due mesi.

Con lettera del 3 agosto 2012, la Repubblica italiana aveva chiesto la proroga di tale termine ma la Commissione aveva respinto la richiesta.  Successivamente, non avendo ricevuto alcuna ulteriore comunicazione, la Commissione aveva deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia.

Il ricorso della Commissione Europea
La Commissione aveva ricordato che la direttiva 98/59 esplica il proprio ambito di applicazione nei confronti di tutti i lavoratori senza eccezione e, pertanto, risulterebbe non  correttamente recepita dalla legislazione italiana che ammette invece a beneficiare delle garanzie da essa previste solamente  gli operai, gli impiegati ed i quadri, escludendo i dirigenti.

L’Italia si era difesa sostenendo che la normativa ed i contratti collettivi interni riguardanti specificamente i dirigenti, garantendo loro una particolare tutela di carattere economico in caso di licenziamento, compenserebbero la loro esclusione dalle procedure di mobilità, evitando così il venir meno agli obblighi imposti dalla direttiva europea.

Secondo la Corte di Giustizia, tale argomentazione è insufficiente, dal momento che la direttiva 98/59 persegue lo scopo di ravvicinare le disposizioni nazionali relative alla procedura da seguire in caso di licenziamenti collettivi.

A tal fine, l’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva stabilisce l’obbligo, per il datore di lavoro, di procedere in tempo utile alle consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori qualora preveda di effettuare licenziamenti collettivi. Tali consultazioni devono vertere, in particolare, sulla possibilità di evitare o di ridurre i licenziamenti previsti (1).

La direttiva 98/59,  in caso di mancata attuazione della procedura di consultazione nei confronti di taluni lavoratori, risulta quindi parzialmente privata del suo effetto e ciò a prescindere dalle misure sociali di accompagnamento che siano previste in loro favore per attenuare le conseguenze di un licenziamento collettivo.

Con l’esclusione dei dirigenti dall’ambito di applicazione della procedura prevista per i licenziamenti collettivi, la Repubblica italiana è dunque venuta meno agli obblighi previsti dalla richiamata direttiva.

Per tali ragioni, avendo escluso la categoria dei dirigenti dalla normativa interna relativa alla cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, la Repubblica italiana ha violato le disposizioni   della direttiva 98/59/CE  ed è stata, pertanto, condannata al pagamento delle spese.

Valerio Pollastrini


(1)   - Sentenza del 10 settembre 2009, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK e a., C-44/08, Racc. pag. I-8163, punti 39 e 47;

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