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venerdì 21 febbraio 2014

Sanzioni applicabili per gli straordinari pagati "fuori busta"

Con la Nota n. 2642 del 6 febbraio 2014, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito avanzato dalla DRL del Veneto a proposito delle sanzioni applicabili in caso di straordinari pagati "fuori busta" e qualora gli importi corrisposti siano inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Ministero ha ricordato che il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 e dagli articoli 1 e 3 della Legge n. 4/1953. 

L'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 dispone, tra l’altro, che il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Gli articoli 1 e 3 della Legge n. 4/1953 sanciscono, invece, che, nel momento stesso il cui viene corrisposta la retribuzione,  i datori di lavoro sono obbligati a consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto  paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome,  la qualifica professionale del lavoratore, il periodo di riferimento della retribuzione, gli assegni famigliari e tutti gli altri elementi della retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute.

Il Ministero ha rilevato l’estrema gravità della fattispecie del pagamento “fuori busta” delle maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario e, pertanto, una simile violazione deve essere punita con le sanzioni previste dalla Legge 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle disposte per  la violazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003.

Nella Nota in commento è stata dunque ritenuta corretta per il caso di specie l'applicazione della sanzione prevista dagli articoli 1 e 3 della Legge 4/1953, mentre viene specificato che l'applicabilità della sanzione legata alla violazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 deve essere verificata in relazione alla residua illiceità della condotta, con particolare riferimento alla corresponsione di maggiorazioni retributive inferiori a quelle comunque previste dalla contrattazione collettiva.

Valerio Pollastrini  

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