Il Ministero ha ricordato che il quadro normativo di
riferimento è rappresentato dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n.
66/2003 e dagli articoli 1 e 3 della Legge n. 4/1953.
L'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003 dispone,
tra l’altro, che il lavoro
straordinario deve essere computato a parte e compensato con le
maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
Gli articoli 1 e 3 della Legge n. 4/1953 sanciscono,
invece, che, nel momento stesso il cui
viene corrisposta la retribuzione, i
datori di lavoro sono obbligati a consegnare ai lavoratori dipendenti un
prospetto paga in cui devono essere
indicati il nome, il cognome, la qualifica
professionale del lavoratore, il periodo di riferimento della retribuzione, gli
assegni famigliari e tutti
gli altri elementi della retribuzione, nonché, distintamente, le singole
trattenute.
Il Ministero ha rilevato l’estrema gravità della fattispecie
del pagamento “fuori busta” delle maggiorazioni dovute per il lavoro straordinario
e, pertanto, una simile violazione deve essere punita con le sanzioni previste
dalla Legge 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle disposte per la violazione dell'articolo 5, comma 5,
del D.Lgs. n. 66/2003.
Nella Nota in commento è stata dunque ritenuta corretta
per il caso di specie l'applicazione della sanzione prevista dagli articoli 1 e
3 della Legge 4/1953, mentre viene specificato che l'applicabilità della
sanzione legata alla violazione dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n.
66/2003 deve essere verificata in relazione alla residua illiceità della
condotta, con particolare riferimento alla corresponsione di maggiorazioni
retributive inferiori a quelle comunque previste dalla contrattazione
collettiva.
Valerio Pollastrini
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