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giovedì 27 febbraio 2014

Nuove “linee guida” per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Il 20 febbraio 2014 la  Conferenza Stato-Regioni ha approvato  le linee guida per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Si tratta del provvedimento di attuazione  di  quanto previsto dall’art.2, comma 2, del D.L. n. 76/2003 (1) che aveva demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’adozione di linee guida volte a disciplinare il contratto di  apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è disciplinato dall’art. 4 del TU sull’apprendistato, che ne autorizza l’applicazione  in tutti i settori di attività, pubblici o privati per il conseguimento di una qualificazione contrattuale di soggetti con  un’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni.

Le nuove linee guida
Il provvedimento in commento prevede innanzi tutto  la seguente durata minima della formazione,  diversificata in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista:

-         120 ore per i soggetti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;
-         80 ore per i possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
-         40 ore per gli apprendisti in possesso di una laurea.

Le linee guida chiariscono che la durata dei moduli di apprendimento potrà comunque essere ridotta nel caso in cui l’apprendista  abbia già svolto percorsi formativi in precedenti contratti di apprendistato.

Novità si segnalano inoltre per quanto riguarda  il contenuto della formazione che dovrà avere ad oggetto:

-         la sicurezza sui luoghi di lavoro;
-         l’organizzazione aziendale;
-         i diritti e doveri dei lavoratori, la legislazione sociale e la contrattazione collettiva;
-         la competenza digitale e gli elementi della professione.

Per le imprese che non volessero aderire all’offerta pubblica, è prevista la possibilità di organizzare in proprio il modulo formativo, a patto che lo stesso rispetti gli standard minimi relativi ai luoghi di frequentazione dei corsi, tutor ecc.

Le imprese con più sedi in diverse Regioni, potranno scegliere, in alternativa, tra l’offerta formativa della Regione in cui hanno la sede legale  e quella proposta dalle Regioni in cui hanno la sede operativa.

Si segnala, infine, l’obbligo per l’impresa di registrare la formazione effettuata dall’apprendista sull’apposito libretto formativo del cittadino, nel quale dovrà essere indicata anche la qualifica professionale eventualmente acquisita dallo stesso ai fini contrattuali.

In assenza del libretto formativo,  tali indicazioni dovranno essere evidenziate sul documento equivalente di cui al D.M. 10 ottobre 2005 del Ministero del lavoro.

Valerio Pollastrini


(1)   – c.d. “Decreto Lavoro” del Governo Letta;

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