Si
tratta del provvedimento di attuazione di
quanto previsto dall’art.2, comma 2, del D.L. n. 76/2003 (1) che aveva
demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano l’adozione di linee guida volte a
disciplinare il contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
L’apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere è disciplinato dall’art. 4 del TU
sull’apprendistato, che ne autorizza l’applicazione in tutti i settori di attività, pubblici o
privati per il conseguimento di una qualificazione contrattuale di soggetti con
un’età compresa tra i diciotto ed i
ventinove anni.
Le nuove linee
guida
Il
provvedimento in commento prevede innanzi tutto
la seguente durata minima della formazione, diversificata in base al titolo di studio
posseduto dall’apprendista:
-
120
ore per i soggetti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo
grado;
-
80
ore per i possessori di un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
-
40
ore per gli apprendisti in possesso di una laurea.
Le
linee guida chiariscono che la durata dei moduli di apprendimento potrà
comunque essere ridotta nel caso in cui l’apprendista abbia già svolto percorsi formativi in
precedenti contratti di apprendistato.
Novità
si segnalano inoltre per quanto riguarda il contenuto della formazione che dovrà avere
ad oggetto:
-
la
sicurezza sui luoghi di lavoro;
-
l’organizzazione
aziendale;
-
i
diritti e doveri dei lavoratori, la legislazione sociale e la contrattazione
collettiva;
-
la
competenza digitale e gli elementi della professione.
Per
le imprese che non volessero aderire all’offerta pubblica, è prevista la
possibilità di organizzare in proprio il modulo formativo, a patto che lo
stesso rispetti gli standard minimi relativi ai luoghi di frequentazione dei
corsi, tutor ecc.
Le
imprese con più sedi in diverse Regioni, potranno scegliere, in alternativa,
tra l’offerta formativa della Regione in cui hanno la sede legale e quella proposta dalle Regioni in cui hanno
la sede operativa.
Si
segnala, infine, l’obbligo per l’impresa di registrare la formazione effettuata
dall’apprendista sull’apposito libretto formativo del cittadino, nel quale dovrà
essere indicata anche la qualifica professionale eventualmente acquisita dallo
stesso ai fini contrattuali.
In
assenza del libretto formativo, tali indicazioni
dovranno essere evidenziate sul documento equivalente di cui al D.M. 10 ottobre
2005 del Ministero del lavoro.
Valerio
Pollastrini
(1)
–
c.d. “Decreto Lavoro” del Governo Letta;
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