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domenica 16 febbraio 2014

Distinzione tra evasione e omissione contributiva

Nell’Ordinanza n.3187 del 12 febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato gli elementi che distinguono, ai fini sanzionatori, le diverse fattispecie dell’omissione e dell’evasione contributiva.

La Corte di Appello di Roma aveva dichiarato l’inefficacia della cartella di pagamento notificata dall’Inps ad un’impresa, relativa agli  interessi e le somme aggiuntive per i contributi dovuti dal gennaio 2001 al dicembre 2003, ritenendo che il regime sanzionatorio non fosse quello previsto per le ipotesi di “evasione contributiva”, ma, bensì, quello meno grave della “omissione contributiva”.

Secondo la Corte di merito, il fatto che la società avesse regolarmente  iscritto i dipendenti nel libro matricola, presentando le denunce annuali ed inviando i modelli DM-10, relativi appunto al periodo gennaio 2001-dicembre 2003, costituiva condizione sufficiente a ricondurre gli inadempimenti  nell’ambito della fattispecie dell’omissione contributiva, nonostante le suddette registrazioni fossero state effettuate in ritardo e, precisamente, nel corso dell’accertamento ispettivo del 2006.

L’Inps aveva ricorso in Cassazione, sostenendo che le sanzioni applicabili non fossero quelle concernenti l’omissione contributiva, ma quelle più gravi previste per l’evasione.

La pronuncia della Cassazione
La Corte ha preliminarmente ricordato come in tema di distinzione tra evasione e omissione contributiva, ai fini del calcolo di interessi e somme aggiuntive, i precedenti della giurisprudenza di legittimità abbiano chiarito che, a proposito degli obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM-10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra “evasione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto l’omessa o infedele denuncia fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (1).

Ne consegue che l’onere di provare l’assenza di un intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede, grava sul datore di lavoro inadempiente.

 
Nel caso richiamato nel precedente citato,  la Cassazione aveva respinto il ricorso dell’INPS avverso la decisione di merito che, con motivazione congrua, aveva qualificato “omissione contributiva”, anziché “evasione contributiva”, la condotta dell’imprenditore il quale, pur avendo spedito i modelli DM10 con ritardo, peraltro mai superiore a quattro mesi, aveva tenuto regolarmente le scritture contabili e regolarmente inviato il modello 770 contenente la denuncia riepilogativa annuale, circostanze, queste, complessivamente idonee a vincere la presunzione d’intento fraudolento.

Per la Suprema Corte, anche nel caso di specie, l’invio tardivo dei mod. DM 10, nonché la completa regolarità delle scritture, induce a superare la presunzione di ogni intento fraudolento nel mancato (ritardato) invio dei modelli DM-10, dal momento che gli stessi ispettori Inps, nel corso della verifica, avevano rilevato che il debito risultasse già dal confronto tra due diversi archivi dell’Istituto: l’archivio DM-10 e l’archivio Cud che evidenzia le somme annualmente pagate ai dipendenti in forza.

Per tali motivi la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Inps ed ha condannato l’Istituto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000,00 € per compensi professionali e 100,00 € per esborsi, oltre Iva e CPA.

Valerio Pollastrini


(1)   - Cass., sentenze n.10509 del 25/06/2012 e n. 4188 del 20/02/2013;

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