Nel caso in commento la ricorrente aveva svolto la propria prestazione in favore
della Rai attraverso la successione di diversi contratti di lavoro.
Ad un primo
rapporto di lavoro autonomo, erano seguiti
degli altri contratti, questa volta di lavoro subordinato a termine.
La
lavoratrice si era rivolta al Giudice del lavoro chiedendo in suo favore il
riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Dopo il
primo grado di giudizio, la Corte d'Appello di Roma aveva accolto le richieste
della lavoratrice, ritenendo che, di fatto, il primo contratto di lavoro autonomo fosse
connaturato dalle modalità tipiche della
subordinazione.
La Corte di
merito aveva pertanto disposto la
conversione di tale rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con la conseguente
declaratoria di nullità dei termini apposti nei successivi contratti a tempo
determinato.
Contro la
sentenza di Appello, la Rai aveva proposto ricorso per Cassazione.
Nel
respingere il ricorso, la Suprema Corte ha preliminarmente ricordato come i
principi della giurisprudenza di legittimità ritengono sussistente una presunzione di subordinazione dinnanzi a prestazioni
lavorative onerose svolte all'interno dei locali dell'azienda, con
materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità, di norma,
caratterizzanti i lavoratori subordinati.
In presenza
di una simile presunzione, l’onere di dimostrare la diversa natura del rapporto ricade
sul datore di lavoro.
La
Cassazione ha poi aggiunto che per l’accertamento dell’eventuale sussistenza
della subordinazione, più che la volontà espressa dalle parti, occorre verificare i dati fattuali emergenti
dal concreto svolgimento della prestazione.
La Suprema
Corte ha concluso confermando la correttezza del giudizio di merito che,
nel riscontrare l'assoggettamento della
lavoratrice alle direttive dei responsabili della trasmissione in cui lavorava
e la sua collaborazione alle diverse attività redazionali, aveva
rinvenuto gli elementi sintomatici della subordinazione, determinanti ai fini
della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato.
Valerio
Pollastrini
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