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martedì 25 febbraio 2014

Indici rilevatori della sussistenza della subordinazione

Nella sentenza n. 1318 del 22 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha ricordato che la presenza di determinati indici rilevatori tra le effettive modalità di esecuzione della prestazione determina una presunzione di subordinazione.

Nel  caso in commento la ricorrente  aveva svolto la propria prestazione in favore della Rai attraverso la successione di diversi contratti di lavoro.

Ad un primo rapporto di lavoro autonomo,  erano seguiti degli altri contratti, questa volta di lavoro subordinato a termine.

La lavoratrice si era rivolta al Giudice del lavoro chiedendo in suo favore il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Dopo il primo grado di giudizio, la Corte d'Appello di Roma aveva accolto le richieste della lavoratrice, ritenendo che, di fatto,  il primo contratto di lavoro autonomo fosse connaturato dalle  modalità tipiche della subordinazione.

La Corte di merito aveva  pertanto disposto la conversione di tale rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con  la conseguente declaratoria di nullità dei termini apposti nei successivi contratti a tempo determinato.

Contro la sentenza di Appello, la Rai aveva proposto ricorso per Cassazione.

Nel respingere il ricorso, la Suprema Corte ha preliminarmente ricordato come i principi della giurisprudenza di legittimità ritengono sussistente una  presunzione di subordinazione  dinnanzi a  prestazioni  lavorative onerose svolte all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzatura proprie della stessa e con modalità, di norma, caratterizzanti i lavoratori subordinati.  

In presenza di una simile presunzione, l’onere di   dimostrare la diversa natura del rapporto ricade sul datore di lavoro.

La Cassazione ha poi aggiunto che per l’accertamento dell’eventuale sussistenza della subordinazione, più che la volontà espressa dalle parti,  occorre verificare i dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione.

La Suprema Corte ha concluso confermando la correttezza del giudizio di merito che, nel  riscontrare l'assoggettamento della lavoratrice alle direttive dei responsabili della trasmissione in cui lavorava e la sua  collaborazione  alle diverse attività redazionali, aveva rinvenuto gli elementi sintomatici della subordinazione, determinanti ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato.

Valerio Pollastrini

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