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martedì 25 febbraio 2014

Contenuti diffamatori della nota di valutazione del dipendente

Nella sentenza n.294 del 9 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha ritenuto diffamatoria la valutazione dell’operato di un dipendente  contenuta in una  nota informativa redatta dal superiore gerarchico.

Il caso in commento è quello di un funzionario dell’Ufficio Imposte Dirette di Monza che era stato definito “presuntuoso, arrogante e sleale” in un rapporto informativo relativo al suo comportamento in servizio redatto dal proprio superiore.

Il lavoratore si era rivolto al Giudice del lavoro chiedendo la condanna del superiore e del Ministero dell’Economia per il contenuto ingiurioso della nota informativa.

In accoglimento della domanda del ricorrente, il Tribunale aveva condannato i resistenti al pagamento di un risarcimento stimato in 1.550,00 €. Tale decisione, confermata successivamente dalla Corte di Appello di Milano, era stata impugnata dinnanzi alla Corte di Cassazione.

La Cassazione ha ritenuto corretta la pronuncia della Corte di Appello che aveva ritenuto ingiuriose e diffamatorie le espressioni utilizzate nel rapporto informativo, finalizzate a porre in cattiva luce il lavoratore. Il giudizio di merito aveva inoltre precisato come tali espressioni non fossero necessarie per descrivere le eventuali carenze  del ricorrente e si erano dunque rivelate del tutto gratuite.

Quanto alla sussistenza della diffamazione, la Suprema Corte ha ribadito che i giudizi espressi dal superiore gerarchico difettavano del requisito della riservatezza, dal momento che erano risultati posti a conoscenza di un numero indefinito di persone.

Dopo la declaratoria della sussistenza della diffamazione nei confronti del lavoratore, la Cassazione ha concluso confermando l’entità della liquidazione del danno stimata dalla Corte di merito, ritenuta correttamente commisurata all’entità e alla gravità delle offese e alle sofferenze, nonché al turbamento d’animo, procurati al dipendente.

Valerio Pollastrini

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