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giovedì 27 febbraio 2014

Società ed associazioni sportive dilettantistiche – Quadro normativo ed attività di vigilanza

Con la Nota n.4036 del 21 febbraio 2014 il Ministero del lavoro ha diramato i risultati degli approfondimenti compiuti su alcune problematiche di natura giuridica relative alle realtà occupazionali delle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
 
Premesso che la particolare funzione sociale svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche giustifica l’attuale  quadro legislativo di riferimento che prevede un trattamento di favore loro applicabile, il Ministero ha preliminarmente compiuto un esaustivo riepilogo della  normativa statale del settore, ricordando come la stessa esprima un costante riferimento alla regolamentazione sportiva che la integra e ne consente la concreta attuazione.
Le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) disciplinate dall’articolo 90 della L. n. 289/2002 sono  caratterizzate dall’assenza di finalità lucrative e devono essere riconosciute dal CONI che ha l’obbligo di iscriverle nell’apposito Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Attraverso il riconoscimento da parte del CONI, le società e le associazioni in questione, entrano a far parte dell’ordinamento sportivo e sono quindi sottoposte sia alle norme specifiche di questo ordinamento che a quelle dell’ordinamento statale.
Tale particolarità differenzia  le SSD/ASD  dalle realtà imprenditoriali che esercitano la propria attività sempre nell’ambito dello sport ma con fini di lucro.
Proprio a questo  riguardo, la Nota ministeriale ricorda che  l’art. 7 del D.L. n. 136/2004 (1) assegna al CONI il compito di certificare l’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche ed impone altresì all’Ente l’onere di trasmetterne annualmente l’elenco  al Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate.
Il riconoscimento  del CONI costituisce pertanto il presupposto per l’applicazione del particolare trattamento di favore sul quale, come detto in precedenza, possono contare le SSD e le ASD.
Va poi segnalato che l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008 (2), con riferimento ai rapporti di collaborazione instaurati dalle SSD o ASD per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ha specificato  che tra le attività che il T.U.I.R. sottopone al regime fiscale proprio dei “redditi diversi” - vanno ricomprese anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
La disposizione, pertanto, non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì le estende anche a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine “attività sportiva”.
Per formazione didattica e preparazione vanno intese, in particolare,  le attività svolte in forma dilettantistica dagli istruttori e dagli allenatori operanti all’interno delle SSD e ASD.
Con la risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010, l’Agenzia della Entrate ha chiarito che sono sottoposti al regime fiscale per i “redditi diversi” anche i compensi erogati dagli Enti in commento nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate - formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica - a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.
Anche l’ENPALS, nella Circolare  n. 18/2009, ha confermato che per la connotazione della nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali.
Il Ministero del lavoro ha inoltre ricordato che l’art. 90 della L. n. 289/2002 ha esteso il citato trattamento di favore anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, anche in virtù di quanto disposto  dalla Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 dell’Agenzia delle Entrate che aveva  chiarito come nella  tipologia in questione potessero essere ricomprese le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria (raccolta iscrizioni frequentatori, contabilità “prima nota”, cassa ecc.) purché non richiedenti particolari conoscenze di natura tecnico-giuridiche tipiche del professionista.
Va infine segnalato che l’art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 ha escluso dall’ambito di applicazione della disciplina dei c.d. contratti a progetto i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Dopo questo lungo excursus del quadro normativo di riferimento dal quale è possibile evincere la complessità della specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, il Ministero ha preso atto   che l’attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’INPS.
In un simile contesto, la Nota ravvisa  l’opportunità di promuovere, d’intesa con l’Ente Previdenziale, alcune iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale in favore dei soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica, nonché attività amministrativo-gestionale non professionale.
Ferma restando l’attività di vigilanza già avviata ed i contenziosi in essere, il Ministero ritiene dunque   opportuno  concentrare l’ attività di vigilanza sulle diverse realtà imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Resta altresì ferma la possibilità di intervenire anche in questo settore nell’ambito di attività congiunte con l’Amministrazione fiscale - interessata alla verifica dei presupposti di affiliazione al CONI e quindi della applicabilità del citato trattamento di favore - nonché nelle ipotesi di richieste di intervento per presunto svolgimento di prestazioni di natura subordinata.
Valerio Pollastrini

(1)   - Convertito dalla Legge n. 186/2004;

(2)   - Convertito dalla Legge n. 14/2009;

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