inailcomunica
Dal
22 marzo 2016 sono in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali
concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come
stabilito dal d.lgs. 151/2015 e recepito dalla circolare Inail n. 10 del 21
marzo 2016.
A
partire da tale data, l'obbligo di trasmissione
telematica del certificato medico di infortunio o di malattia
professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria
che presta la prima assistenza. Il medico o il legale rappresentante della
struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’Inail,
esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura
sanitaria competente al rilascio.
Per
l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della
struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail
competente per territorio.
In
caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi
e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 t.u. 1124/1965,
anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.
Resta
a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio
all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni
da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve
obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data
rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul
portale Inail, attraverso la funzione "Ricerca certificati medici"
presente all'interno del relativo servizio online (denuncia di
infortunio/MP/SA).
L’Inail
ha l’obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni
relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a
cui è conseguito un infortunio mortale.