Dallo
scorso 12 marzo i lavoratori subordinati sono obbligati a rassegnare le
dimissioni unicamente attraverso la nuova procedura telematica, richiesta anche
in caso di risoluzione consensuale.
Propaganda
vuole che si tratti di un meccanismo di agevole attuazione preposto all’eliminazione
della piaga sociale delle dimissioni
c.d. “in bianco”. In sostanza, ci troviamo dinnanzi al solito slogan con il
quale i soliti parolai sono soliti imbonire i non addetti ai lavori. In
pratica continua ad imperare lo stile introdotto con il Jobs Act: Cambiare
tanto per cambiare!
La
vecchia “nuova procedura” – visto che negli ultimi anni se ne sono alternate diverse, aveva già raggiunto
lo scopo di impedire l’utilizzo dei moduli prefirmati.
In
caso di dimissioni, infatti, il lavoratore doveva necessariamente convalidare
il recesso in data successiva all’evento. Troppo facile! Così i geni del Ministero
hanno deciso di stravolgere una delle poche procedure di successo, convinti che
la dizione “on-line” fosse, di per sé,
la panacea di tutti mali.
In
ogni caso, nell’allegare alle righe presenti uno schema riepilogativo della nuova
procedura, lascio che sia il lettore a giudicare se questa sia vera“semplificazione”.
Dott.
Valerio Pollastrini
Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro
Nuova procedura
per le dimissioni online
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Due opzioni
alternative
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OPZIONE 1
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OPZIONE 2
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Il
lavoratore comunica autonomamente le dimissioni
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Il
lavoratore comunica le dimissioni per mezzo di un soggetto abilitato
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1) Richiede
il Pin all’Inps;
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Si rivolge ad uno dei seguenti
soggetti abilitati: patronati, organizzazioni sindacali, Enti Bilaterali,
Commissioni di Certificazione
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Compilazione del
modulo di dimissioni da parte del lavoratore o del soggetto abilitato
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Rapporto di
lavoro Ante 2008
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Rapporto di lavoro Post 2008
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Il lavoratore compilerà
interamente le sezioni 2 e 3; La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal
lavoratore; la sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema,
contestualmente al salvataggio del sistema informatico SMV del Ministero.
Indica l’indirizzo e-mail aggiornato del datore di lavoro.
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Il lavoratore inserendo il solo
codice fiscale del datore di lavoro avrà visione di tutti i rapporti di
lavoro attivi in modo da poter selezionare quello dal quale recedere.
La sezione 4 dovrà sempre essere
compilata dal lavoratore; la sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal
sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico. Il
lavoratore aggiorna l’indirizzo e-mail del datore di lavoro.
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Invio del modulo
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I
moduli, così compilati saranno trasmessi tramite notifica alla Direzione
Territoriale del lavoro e via posta elettronica (anche certificata) al Datore
di Lavoro.
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Revoca delle
dimissioni
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Il
lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modello di
dimissioni può revocare le proprie dimissioni e/o la risoluzione consensuale
con le medesime modalità, reperendo il modulo delle dimissioni utilizzando il
codice identificativo attribuito al momento della comunicazione di
dimissioni.
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