E’ obbligatorio disattivare e rimuovere gli account degli ex
dipendenti, non è sufficiente il reindirizzo automatico ad altro account
operativo.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato, con
apposito parere, la posizione assunta dal Garante della Privacy in materia di
gestione e controllo dell'email aziendale.
L'Authority, con il
provvedimento n.456/15, ha confermato le sue interpretazioni precedenti sugli
obblighi ricadenti sul datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di
lavoro. Secondo quanto ribadisce il Garante, a conclusione del rapporto di
lavoro, il datore deve disattivare e rimuovere gli account degli ex dipendenti,
oltre che adottare sistemi automatici per informare i terzi e fornire indirizzi
alternativi con cui far proseguire le comunicazioni con l’azienda.
Per garantire la piena tutela della sfera di riservatezza
del dipendente cessato, quindi, non è sufficiente il ricorso al sistema del
c.d. “reindirizzo automatico” delle missive da account aziendale
dell’ex-dipendente ad altro account operativo: l’unica precauzione adottabile è
la disattivazione.
Solo in questo modo, secondo la posizione del Garante,
l’interesse del datore ad accedere alle informazioni necessarie per la gestione
della propria attività, viene esattamente «contemperato con la legittima
aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di
dipendenti/collaboratori nonché dei terzi». In particolare, secondo il Garante
il datore, pur avendo la facoltà di verificare l’esatto adempimento della
prestazione lavorativa e il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da
parte dei dipendenti, deve in ogni caso «salvaguardare la libertà e la dignità»
del dipendente.
Per far ciò, in applicazione del Codice della Privacy, il
datore è tenuto a informare i lavoratori in modo chiaro e dettagliato circa le
modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e l’eventuale effettuazione di
controlli, anche su base individuale.
L’Autorità, quindi, ha stabilito che, con riferimento ai
trattamenti effettuati sulla posta elettronica aziendale dopo la cessazione del
rapporto di lavoro, gli account riconducibili a persone identificate o
identificabili, debbano essere rimossi previa disattivazione degli stessi, con
contestuale adozione di sistemi automatici volti a informare i terzi ed a
fornire indirizzi alternativi ove proseguire le comunicazioni con l’azienda.
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