Basta un’istanza per avere il favor rei sugli atti non
definitivi emessi fino al 31 dicembre 2015
Pronte le prime istruzioni per applicare il nuovo sistema
sanzionatorio amministrativo.
In particolare, la circolare n. 4/2016 specifica l’ambito di
operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima
e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015. Per
stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio applica i
principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità
del diritto tributario, confronta le due norme sanzionatorie in concreto e non
in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o
esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della
loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata
dal trasgressore.
Negli atti emessi a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono
esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione
del principio del favor rei. Per gli atti emessi prima del 1 gennaio 2016,
contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante
modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del
ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in
base al favor rei presentando una semplice istanza.
Quando è possibile presentare la richiesta – Per gli atti
non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni, il contribuente può
ottenere le sanzioni più favorevoli presentando una semplice domanda. Dopo aver
ricalcolato le sanzioni, gli uffici dell’Agenzia comunicheranno l’esito al
contribuente e gli consegneranno un nuovo modello di pagamento per la
definizione agevolata del nuovo importo delle sanzioni. Le Entrate ricordano
che in ogni caso la presentazione della domanda da parte del contribuente non
sospende i termini per la proposizione del ricorso. La circolare ricorda che se
il contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro
il 31 dicembre 2015, ha comunque diritto alla definizione agevolata con
riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate,
in quanto la precedente norma di favore (art. 15, comma 2bis del Dlgs n.
218/1997) era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.
Come comportarsi in caso di ricorso – Nel caso in cui per
l’atto sia stato proposto ricorso presso le commissioni tributarie, bisogna
distinguere il caso in cui la sanzione è stata abolita dal caso in cui
sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione più favorevole.
Mentre nel primo caso gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare le
sanzioni e a comunicarne l’esito sia al contribuente che alla commissione, nel
secondo caso le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia
direttamente che su richiesta dell’organo giudicante.
Le istruzioni agli Uffici – In generale, al fine di
stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio deve
confrontare le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo
conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente
previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in
rapporto alle caratteristiche del comportamento tenuto dal contribuente.
Il testo della circolare è disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.
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