Il contratto di solidarietà ha subìto, dopo l'intervento
effettuato con il decreto legislativo n.148/2015, importanti e profonde
modifiche, perdendo nel contempo quell'appeal che lo aveva contraddistinto. Dal
24 settembre scorso, data in cui è entrato in vigore il decreto del Jobs Act
sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
l'integrazione prevista per i lavoratori è al pari di quanto previsto per la
Cassa integrazione guadagni straordinaria e, quindi, nei limiti del massimale
di integrazione. Più costosa e limitata, invece, sarà la possibilità per i
datori di lavoro di ricorrere ad uno strumento che ha come precipua finalità
quella di evitare il licenziamento.
La norma, infatti,
prevede un aumento dei costi di finanziamento dell'ammortizzatore, a carico dei
datori che ne fanno uso, e una durata massima complessiva nel quinquennio di
osservazione. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato, con la
circolare n.6/2016, le caratteristiche e il campo di applicazione dei nuovi
contratti di solidarietà difensivi per le imprese soggette alla CIGS,
soffermandosi su misura, durata e contribuzione dell'integrazione e sul
procedimento amministrativo per l'erogazione del trattamento.
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Leggi la circolare n.6/2016 della Fondazione
Studi:
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