Il
provvedimento reca, inoltre, le nuove
regole per i licenziamenti, in base alle quali, per i nuovi contratti, nella
gran parte dei casi l'indennizzo sostituirà
la reintegrazione finora prevista dall'articolo 18.
In
corrispondenza della progressiva acquisizione delle tutele, in caso di
licenziamento ingiustificato l’ammontare di detto indennizzo sarà commisurato
all’importo compreso tra un minimo di 2
ed un massimo di 24 mensilità. Al termine del periodo di prova, l’indennizzo
minimo salirà a 4 mensilità e verrà aumentato di ulteriori due mensilità per ogni anno di servizio.
Contrariamente
a quanto annunciato nei giorni scorsi, nel decreto attuativo non è stata
inserita la c.d. “clausola opting-out”, che avrebbe consentito al datore di
lavoro di evitare il reintegro, quando ancora previsto, erogando al dipendente un super-indennizzo.
Parimenti
esclusa, inoltre, l’ipotesi di inserire lo scarso rendimento tra le causali dei
licenziamenti economici.
Confermata,
invece, la c.d. “conciliazione veloce”, fase durante la quale il datore di
lavoro potrà offrire al dipendente, a titolo transattivo, una mensilità per ogni anno di anzianità, fino
a un massimo di 18 e con un minimo di due.
Con
una novità dell’ultima ora, inoltre, si segnala che lo stesso regime previsto
per i licenziamenti individuali è stato esteso anche ai licenziamenti collettivi.
Tutte
le nuove norme, infine, varranno anche per sindacati e partiti politici.
Valerio
Pollastrini
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