Attraverso
la Circolare in commento, l’Inail ha così preso atto dell’orientamento univoco
espresso dalla Cassazione sulla necessità di valutare le esigenze familiari al
fine di riconoscere o meno la possibilità di indennizzare simili infortuni.
Nella
nota, l’Istituto ha precisato, altresì, che le nuove disposizioni saranno
applicabili non soltanto ai casi futuri, ma anche a quelli ancora in
istruttoria e a quelli per i quali siano in atto controversie amministrative o
giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in
giudicato.
Tuttavia,
il riconoscimento dell’indennizzo sarà subordinato alla verifica delle modalità
e delle circostanze del singolo caso, come, ad esempio, l’età dei figli, la
lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni
alternative per assolvere all’obbligo familiare di assistenza dei figli,
attraverso le quali appaia ragionevolmente ravvisabile un collegamento
finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato ed il soddisfacimento
delle esigenze personali.
Valerio
Pollastrini
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