Il Decreto reca,
inoltre, le annunciate modifiche alla disciplina dei licenziamenti, che
risulteranno applicabili ai nuovi contratti stipulati dopo la data di entrata
in vigore della norma.
Prima della
pubblicazione, la bozza verrà sottoposta al vaglio delle Commissioni lavoro di Camera
e Senato, le quali avranno la possibilità di sottoporre al Governo eventuali osservazioni.
Schema di
Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge n.183 del 10
dicembre 2014
Art.1 – Campo di
applicazione
Per
i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di
licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente
decreto.
Nel
caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo
indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e
nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento dei
lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle
disposizioni del presente decreto.
Art.2 –
Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale
Il
giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento
perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità
espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di
lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma
del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche
al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
Con
la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro
al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività
lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore
a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è
condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
Fermo
restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al
lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina
la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione
previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta
giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del
datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
Art.3 –
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
Salvo
quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il
giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a
contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non
inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
Esclusivamente
nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta
causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto
materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni
valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata
all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia
percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto
avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lett. c, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo
antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è
condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Al
lavoratore è attribuita la facoltà di cui all’articolo 2, comma 3.
La
disciplina di cui al comma 2 trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il
giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente
nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli
4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Al
licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione
l’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.
Art.4 – Vizi
formali e procedurali
Nell’ipotesi
in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di
motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della
procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna
il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e
non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della
domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Art.5 – Revoca
del licenziamento
Nell'ipotesi
di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici
giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo,
il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità,
con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente
alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente decreto.
Art.6 – Offerta
di conciliazione
In
caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare
il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni
altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può
offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del
licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ.,
e all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione
previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a
due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un
assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del
lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la
rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore
l’abbia già proposta.
L’onere
derivante dalla disposizione di cui al comma 1 pari a due milioni di euro per
l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro per il 2016 e
tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del fondo di cui
all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015.
Il
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il
monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.
Art.7 – Computo
dell’anzianità negli appalto
Ai
fini del calcolo delle indennità e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1,
all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianità di servizio del lavoratore che
passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo
conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato
nell’attività appaltata.
Art.8 – Computo
e misura delle indennità per frazioni di anno
Per
le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui
all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, sono riproporzionati
e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come
mese intero.
Art.9 – Piccole
imprese e organizzazioni di tendenza
Ove
il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo
18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo
3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall'articolo
3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e
non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Ai
datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di
natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.
Art.10 –
Licenziamento collettivo
In
caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si
applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 2 del presente decreto. In
caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei
criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1991, si
applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.
Art.11 –
Contratto di ricollocazione
È
istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo per le
politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di
disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del
Fondo istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, in ragione di 18 milioni di euro per l’anno 2015 e di 20 milioni di euro
per il 2016 nonché, per l’anno 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro
del gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge
28 giugno 2012, n. 92.
Il
lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o
per licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991 n. 223, ha il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego
territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale
di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del
profilo personale di occupabilità, ai sensi del D.lgs. attuativo della legge
delega 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.
Presentando
il voucher a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata secondo
quanto previsto dal D.lgs di cui al comma 2, il lavoratore ha diritto a
sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione che prevede:
-
il
diritto del lavoratore a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova
occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche
del settore, da parte dell’agenzia per il lavoro;
-
il
diritto del lavoratore alla realizzazione da parte dell’agenzia stessa di
iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione
professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e
appropriati in relazione alle capacità del lavoratore e alle condizioni del mercato
del lavoro nella zona ove il lavoratore è stato preso in carico;
-
il
dovere del lavoratore di porsi a disposizione e di cooperare con l’agenzia
nelle iniziative da essa predisposte.
L’ammontare
del voucher è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità
di cui al comma 2 e l’agenzia ha diritto a incassarlo soltanto a risultato
ottenuto secondo quanto stabilito dal D.lgs. di cui al comma 2.
Art.12 – Rito
applicabile
Ai
licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei
commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012.
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