La legge contiene
le cinque deleghe concesse al Governo
per la riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché per il
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
A partire da 16
dicembre 2014, data di entrata in vigore della legge in commento, l’Esecutivo
avrà sei mesi di tempo per adottare
uno o
più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa
vigente oggetto delle deleghe suddette.
Queste, nello
specifico, le 5 deleghe contenute nel Jobs Act:
1) Delega in materia di ammortizzatori sociali;
2) Delega in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive;
3) Delega in materia di semplificazione delle procedure
e degli adempimenti;
4) Delega in materia di riordino delle forme
contrattuali e dell’attività ispettiva;
5) Delega in materia di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura.
Nelle pagine
seguenti si riporta il testo integrale della Legge n.183/2014
LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183
Deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina
dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
(GU
n.290 del 15-12-2014) - Vigente al: 16-12-2014
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1.
Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele
uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento
attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari
di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo
gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto
delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
2.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene,
rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
con
riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
1)
impossibilità
di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di
attività aziendale o di un ramo di essa;
2)
semplificazione
delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti
telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre
meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti
prevedendo strumenti certi ed esigibili;
3)
necessità
di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di
esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro,
eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa
integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4)
revisione
dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie
lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni
ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione
dei meccanismi di incentivazione della rotazione;
5)
previsione di una maggiore compartecipazione
da parte delle imprese utilizzatrici;
6)
riduzione
degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in
funzione dell'utilizzo effettivo;
7)
revisione
dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n.
92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso
l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della
possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al
finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8)
revisione dell'ambito di applicazione e delle
regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare
riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché
alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5
e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.236;
b)
con
riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1)
rimodulazione
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della
disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando
la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2)
incremento della durata massima per i lavoratori
con carriere contributive piu' rilevanti;
3)
universalizzazione del campo di applicazione
dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli
amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di
sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei
contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata
a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
4)
introduzione di massimali in relazione alla
contribuzione figurativa;
5)
eventuale introduzione, dopo la fruizione
dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa,
limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori
ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione
di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai
servizi competenti;
6)
eliminazione dello stato di disoccupazione
come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;
c)
attivazione
del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e
b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova
occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v);
d)
previsione
che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui
alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a
beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative
di accesso agevolato alla pubblica amministrazione;
e)
adeguamento delle sanzioni e delle relative
modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo
criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di
sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a
programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui
alla lettera d).
3.
Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di
politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di
assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui
all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del
medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome
di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal
decreto legislativo 21 settembre1995, n. 430.
4.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
razionalizzazione
degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche
osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità
di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia
e dell'impatto;
b)
razionalizzazione degli incentivi per
l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione
delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice
giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli
interventi posti in essere da regioni e province autonome;
c)
istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito
denominata «Agenzia, partecipata da
Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante
quanto previsto dalla lettera f);
d)
coinvolgimento
delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali
dell'azione dell'Agenzia;
e)
attribuzione all'Agenzia di competenze
gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
f)
razionalizzazione degli enti strumentali e
degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare
l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione
vigente;
g)
razionalizzazione e revisione delle procedure
e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto
al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di
valorizzare le competenze delle persone;
h)
possibilità di far confluire, in via prioritaria,
nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente
dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della
lettera f) nonché di altre amministrazioni;
i)
individuazione del comparto contrattuale del
personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per
la finanza pubblica;
l) determinazione
della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente
riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia
medesima;
m) rafforzamento
delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n)
valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori
del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria,
anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti
inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda
e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per
l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del
lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi
pubblici per l'impiego;
o) valorizzazione
della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al
fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi
di welfare erogati;
p) introduzione
di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un
collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come
parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di
presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione,
proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo
inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò
destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale
o regionale;
q) introduzione
di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare
il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di
meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale
che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione
delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;
s) previsione di
meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e
territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità;
t) attribuzione
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia
di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento
in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di
programmazione di politiche attive del lavoro;
v) attivazione
del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del
lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di
istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti
di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
z)
valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e
il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi
educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze
pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con
quanto previsto dal comma 6, lettera i);
aa) integrazione
del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei
dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed
adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb)
semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con
l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia
di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi
pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il
conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai
posti di lavoro vacanti.
5.
Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
6.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
razionalizzazione
e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante
abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto
di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di
gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b)
semplificazione, anche mediante norme di
carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti
interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c)
unificazione delle comunicazioni alle
pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni
di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d)
introduzione
del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse
sono in possesso;
e)
rafforzamento del sistema di trasmissione
delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti
cartacei;
f)
revisione del regime delle sanzioni, tenendo
conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata
eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli
istituti di tipo premiale;
g)
previsione di modalità semplificate per
garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della
lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di
assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento
concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
h)
individuazione di modalità organizzative e
gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti
gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la
gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i)
revisione degli adempimenti in materia di
libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito
della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al
sistema dell'apprendimento permanente;
l) promozione
del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e
scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni
del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al
lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul
lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI)).
7.
Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente
l'attività ispettiva, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante
un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e
dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi,
in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni
internazionali:
a)
individuare
e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare
l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica
o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b)
promuovere, in coerenza con le indicazioni
europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro
rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di
oneri diretti e indiretti;
c)
previsione, per le nuove assunzioni, del
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità
di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo
economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto
alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo
termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
d)
rafforzamento degli strumenti per favorire
l'alternanza tra scuola e lavoro;
e)
revisione della disciplina delle mansioni, in
caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati
sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa
all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del
posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed
economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che
la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della
presente lettera;
f)
revisione della disciplina dei controlli a
distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto
dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed
organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del
lavoratore;
g)
introduzione, eventualmente anche in via
sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad
oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro
superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori
non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
h)
previsione, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della
possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera
a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi,
fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale
rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
i)
abrogazione di tutte le disposizioni che
disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni
del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e
difficoltà interpretative e applicative;
l)
razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure
di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende
sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
8.
Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure
volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori,
il Governo e' delegato ad
adottare,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la
revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9.
Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
ricognizione
delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella
prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale
prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b)
garanzia, per le lavoratrici madri
parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di
mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
c)
introduzione del tax credit, quale incentivo
al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori
o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata
soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle
detrazioni per il coniuge a carico;
d)
incentivazione di accordi collettivi volti a
favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività,
al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità
genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività
lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;
e)
eventuale riconoscimento, compatibilmente con
il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità
di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o
parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo
nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di
presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;
f)
integrazione dell'offerta di servizi per le
cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato
dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di
tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio
in cui sono attivi;
g)
ricognizione delle disposizioni in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare
la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi
obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa
all'interno delle imprese;
h)
introduzione di congedi dedicati alle donne
inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
i)
estensione dei principi di cui al presente
comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con
riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi
parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al
rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
l)
semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei
fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino
delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni
della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.
10.
I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono
adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
11.
Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia
conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori
oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il
termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma
scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono
prorogati di tre mesi.
12.
Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli
adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni
competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie
risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime
amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
13.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai
commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio
permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con
particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro,
sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita
nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo,
e' assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
14.
Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro
e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e
all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15.
La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il
giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 10 dicembre 2014
NAPOLITANO
Renzi,
Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto,
il Guardasigilli: Orlando
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