Nel
caso di specie, la Corte di Appello di Ancona aveva confermato la sentenza con
la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva respinto la domanda proposta dal
dipendente, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del
licenziamento adottato dall’amministrazione scolastica dopo la conclusione del
procedimento penale instaurato a suo carico con sentenza irrevocabile di condanna
per il reato punito dall’articolo 609-bis
c.p., in base al quale “chiunque, con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni…”.
Avverso
questa sentenza, il lavoratore aveva proposto ricorso per Cassazione,
censurando la decisione del giudice di seconde cure che, nel confermare quanto
statuito nel primo grado, si sarebbe limitato a rilevare la gravità della mancanza
attribuitagli, senza tenere conto del comportamento
tenuto dall’amministrazione scolastica dalla
data della contestazione disciplinare sino al licenziamento.
In
relazione al suddetto periodo, infatti, il ricorrente aveva contestato al
datore di lavoro di non aver provveduto alla sua sospensione cautelativa dal
servizio e di averlo provvisoriamente adibito ad altra mansione, per poi
riassegnarlo nuovamente a quelle
precedentemente svolte.
Investita
della questione, la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze predette, non
risultando contestati dal lavoratore i gravi fatti addebitatigli ed accertati
in sede penale: “atti di libidine nei
confronti di una alunna, costretta all’interno di un bagno della scuola”.
In
particolare, gli ermellini hanno ricordato che, nel regime antecedente al
Decreto Legislativo n.150/2009, nelle more di un giudizio penale a carico del
dipendente, il datore di lavoro aveva la facoltà, e non l’obbligo, di
sospendere temporaneamente dal servizio l’imputato, per poi procedere al
provvedimento disciplinare una volta intervenuta la sentenza definitiva di
condanna.
Per
tale ragione, la Suprema Corte ha concluso con il rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento