La Circolare Inps n.28/2013 ricorda la particolare riduzione
contributiva prevista per il settore dell’edilizia ed applicabile alle retribuzioni erogate
nell’anno 2012 attraverso un’istanza che dovrà essere presentata entro il 16
maggio 2013.
Il decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 ottobre 2012 -
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013 – ha confermato per
l’anno 2012, nella misura dell’11,50 per cento, la riduzione contributiva a
favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge
244/1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
Per l’anno
in questione sono state previste nuove
modalità di presentazione della comunicazione dell’applicazione dello sgravio e
nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.
Successivamente
sono stati, altresì, attivati i moduli telematici per le istanze ed è stata confermata la misura della riduzione
contributiva in vigore l’anno precedente, pari all’11,50%.
Con la
presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si
forniscono indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato
l’istanza di riduzione nel 2012.
1.
Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al
beneficio.
Il beneficio
consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50 per
cento – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si
applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
I datori di
lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici
ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” (5).
L’agevolazione
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012 ed è subordinata al
rispetto delle condizioni previste a proposito del rispetto obbligatorio della retribuzione
imponibile nel settore edile.
Si
ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori
per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo
(ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991,
contratti di inserimento, ecc.).
Va altresì
osservato che il decreto legge 223/2006
ha introdotto ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione
dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore
edile:
-
devono
essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
-
non devono
aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data
di applicazione dell’agevolazione.
Inoltre dal
1° gennaio 2008, per richiedere lo sgravio è necessario che i datori di lavoro abbiano applicato le
disposizioni del contratto collettivo, nonché siano in possesso dei requisiti
di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità
contributiva.
2. Modalità
operative. Adempimenti per le aziende che non hanno presentato la domanda nel
2012. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.
Le istanze
per l’applicazione della riduzione contributiva devono essere inviate esclusivamente in via
telematica, avvalendosi del modulo “riduzione edilizia”, disponibile nella
funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”,
nel “cassetto previdenziale aziende” del sito internet dell’Inps.
Le domande
presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi
informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In
caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore
di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene
attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L’esito è visualizzabile all’interno
del cassetto.
Le aziende
che non hanno inviato l’istanza nel 2012, possono farlo - secondo la modalità
sopra descritta – nel 2013, purché prima del giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare .
I sistemi
informativi centrali - in caso di esito positivo – attribuiranno alla posizione
contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo maggio –
dicembre 2012. Lo sgravio copre il periodo gennaio – dicembre 2012.
Le aziende
autorizzate potranno fruire della riduzione inviando un flusso di
regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012.
Nel comporre
tale flusso le aziende valorizzeranno nell’elemento
<AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, nell’elemento
<CausaleACredito> il codice causale “L207”avente il significato di
“Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95” e indicheranno
l’importo totale del beneficio spettante, non ancora fruito per l’anno 2012,
nell’elemento <SommaACredito>.
Valerio Pollastrini