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giovedì 21 febbraio 2013

La disciplina del contratto a progetto nelle ONG/ONLUS, nelle organizzazioni socio assistenziali e per le attività di promoter

In seguito alle novità apportate dalla Riforma del lavoro l’ambito di applicazione dei contratti a progetto è stato delimitato allo svolgimento di attività connotate dal raggiungimento di uno specifico risultato non coincidente non l’oggetto sociale dell’impresa committente.
Il progetto deve essere gestito autonomamente dal collaboratore e deve essere caratterizzato da una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e prederminatezza del risultato atteso e rappresentare una vera e propria “linea guida” contenente le modalità di esplicitazione dell’obbligazione del collaboratore.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la Circolare n.7/2013 per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti sollevate in merito alla possibile applicazione di tali contratti nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali e attività dei c.d. “promoters”.

Il lavoro a progetto nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali

Si tratta di enti che operano prioritariamente per il raggiungimento di scopi sociali e umanitari.
In queste attività è possibile individuare specifici progetti che, pur contribuendo al raggiungimento dello scopo sociale, se ne distinguono per una puntuale declinazione di elementi specializzanti che consentono anche l’attivazione di forme di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili alla disciplina dei contratti a progetto.
In sostanza, appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale in esame ove l’attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore.
Più in particolare, la sussistenza di una genuina co.co.pro. è condizionata, nei settori in esame, alla presenza dei seguenti elementi:
-         assoluta determinatezza dell’oggetto dell’attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall’organizzazione;
-         circoscritta individuazione dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;
-         apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;
-         possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi;
In definitiva, la natura autonoma del contratto oggetto di accertamento può essere riconosciuta a condizione che il collaboratore determini unilateralmente e discrezionalmente, senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione socio/assistenziale da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

Attività di Pomoter

Si tratta dell’attività svolta normalmente presso fiere, centri commerciali, convegni (etc.) e consiste sia nell’organizzazione di un evento e/o sponsorizzazione di un determinato prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale o attraverso la pubblicizzazione di specifiche qualità ed offerte in ordine al prodotto stesso.
La figura del promoter, pertanto, va ad identificarsi non solo con i soggetti che si limitano a promuovere un prodotto, ma anche con chi lo vende nell’ambito di strutture commerciali.
In proposito si evidenzia che tali attività tendenzialmente involgono l’espletamento di compiti per lo pù di carattere operativo  in attuazione di indicazioni organizzative e logistiche impartite dall’azienda committente, senza la possibilità di rinvenire significativi margini di autodeterminazione da parte del lavoratore, la cui attività, peraltro, non presenta profili di particolare complessità.
Ciò premesso, si ritiene che le figure descritte finiscano con lo svolgere attività con caratteristiche pressoché analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite che, non possono essere  inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, pur risultando astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma come quella ad esempio dello collaborazioni occasionali.

Valerio Pollastrini

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