Nel provvedimento n.369 del 14 febbraio 2013 il
Garante della privacy ha ricordato che, nel rispetto della libertà e della
dignità personali, il datore di lavoro non può controllare il contenuto del pc
di un dipendente senza averlo preventivamente informato.
Il caso in oggetto riguarda un lavoratore che, in
seguito ad una verifica effettuata sul pc concessogli dall’azienda, veniva
licenziato senza preavviso.
Tra le altre motivazioni del recesso, le diverse
attivita' private svolte in palese concorrenza con l’azienda, emerse in seguito
alla " verifica informatica".
Per il lavoratore i dati contenuti nel PC sarebbero
stati illecitamente acquisiti durante l’esecuzione delle operazioni di back up.
Il datore di lavoro avrebbe indebitamente utilizzato lo strumento di
salvataggio dei dati per accedere a files di carattere personale ed avrebbe,
altresi', effettuato l'accesso a "Skype" attraverso l’account del
ricorrente, violando i principi di
liceità e correttezza.
Il lavoratore lamenta l'assenza in azienda di una policy interna preposta all’utilizzo degli
strumenti informatici, oltre al fatto che il datore di lavoro avrebbe dovuto
informarlo sulle modalita' con le quali avrebbe potuto controllare il portatile
concessogli in uso.
Interpellato sulla questione, il Garante della Privacy ha ribadito il diritto del datore di lavoro di effettuare mirati controlli per verificare
il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. La metodologia del controllo
deve pero' rispettare la liberta' e la dignita' dei lavoratori. La disciplina
sulla privacy, a tale proposito, impone i principi di "non eccedenza"
e "pertinenza" proprio per evitare che le attivita' di controllo si
estendano ad informazioni personali o dati sensibili.
Nel caso di specie, la necessita' di effettuare
settimanalmente il salvataggio dei dati su copie di sicurezza era indicata sia
nel "regolamento aziendale per l'utilizzo delle risorse informatiche e
telematiche" che nel "documento recante istruzioni agli incaricati
del trattamento". E' stato pero' accertato
che in nessuno dei due documenti citati sono state approntate specifiche
informative in ordine al trattamento dei dati personali connesso ad attivita'
di controllo operate sui p.c. forniti ai
dipendenti.
Questa, in sostanza, l'analisi che ha indotto il
Garante della Privacy ad imporre al datore
di lavoro in questione il divieto di ogni ulteriore utilizzo dei dati personali
acquisiti con il controllo illegittimo.
Il compito di valutare la possibilità di ricorrere alla documentazione già agli atti competera', invece, all’autorità giudiziaria
adita nel procedimento civile attualmente in corso.
Valerio Pollastrini
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