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sabato 23 febbraio 2013

Riduzione contributiva per il settore edile


La Circolare Inps  n.28/2013 ricorda la particolare riduzione contributiva prevista per il settore dell’edilizia  ed applicabile alle retribuzioni erogate nell’anno 2012 attraverso un’istanza che dovrà essere presentata entro il 16 maggio 2013.

 


Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 ottobre 2012 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013 – ha confermato per l’anno 2012, nella misura dell’11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

Per l’anno in questione sono state  previste nuove modalità di presentazione della comunicazione dell’applicazione dello sgravio e nuove modalità di codifica dei datori di lavoro aventi diritto al beneficio.

Successivamente sono stati, altresì, attivati i moduli telematici per le istanze ed  è stata confermata la misura della riduzione contributiva in vigore l’anno precedente, pari all’11,50%.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono indicazioni operative per le aziende che non hanno presentato l’istanza di riduzione nel 2012.

 

1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50 per cento – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile, individuati dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2” (5).

L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012 ed è subordinata al rispetto delle condizioni previste a proposito del rispetto obbligatorio della retribuzione imponibile nel settore edile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991, contratti di inserimento, ecc.).

Va altresì osservato che il decreto legge 223/2006  ha introdotto ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

-         devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;

-         non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Inoltre dal 1° gennaio 2008, per richiedere lo sgravio è necessario che  i datori di lavoro abbiano applicato le disposizioni del contratto collettivo, nonché siano in possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva.

 

2. Modalità operative. Adempimenti per le aziende che non hanno presentato la domanda nel 2012. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.

Le istanze per l’applicazione della riduzione contributiva  devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “riduzione edilizia”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito internet dell’Inps.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, viene aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine viene attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L’esito è visualizzabile all’interno del cassetto.

Le aziende che non hanno inviato l’istanza nel 2012, possono farlo - secondo la modalità sopra descritta – nel 2013, purché prima del giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare .

I sistemi informativi centrali - in caso di esito positivo – attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo maggio – dicembre 2012. Lo sgravio copre il periodo gennaio – dicembre 2012.

Le aziende autorizzate potranno fruire della riduzione inviando un flusso di regolarizzazione relativo al periodo di paga dicembre 2012.

Nel comporre tale flusso le aziende valorizzeranno nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>, nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale “L207”avente il significato di “Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95” e indicheranno l’importo totale del beneficio spettante, non ancora fruito per l’anno 2012, nell’elemento <SommaACredito>.

 

Valerio Pollastrini

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