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lunedì 8 ottobre 2012

In arrivo benefici alle aziende per il lavoro di giovani e donne

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha annunciato con un comunicato del 5 ottobre 2012 la firma di un Decreto Interministeriale con il quale vengono stanziati 230 milioni di euro al fine di agevolare l'incremento lavorativo di giovani e donne.

Il decreto riconosce ai datori di lavoro privati particolari incentivi per sostenere l’occupazione delle categorie sopra indicate.

Si tratta di una misura straordinaria che riguarderà i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro il 31 marzo 2013.

I contributi verranno riconosciuti per contratti di lavoro subordinato stipulati con giovani fino a ventinove anni, ovvero con donne di qualunque eta', secondo determinati limiti numerici per ciascun datore di lavoro.

In caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di contratti di collaborazione, anche a progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, verra' riconosciuto un importo pari a 12.000 euro.

Per stabilizzazione si intende la conversione in contratti a tempo indeterminato, anche con orario parziale, dei citati contratti di natura parasubordinata in essere ovvero cessati da non più di sei mesi.

Anche per le assunzioni di giovani e donne a tempo determinato sono previsti incentivi commisurati alla durata del rapporto di lavoro sulla base dei seguenti parametri:
- 3000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi;
- 4000 euro per contratti di durata superiore a 18 mesi;
- 6000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.

Nel limite delle risorse disponibili, gli incentivi saranno erogati dall'Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il Ministero specifica che al più presto verranno attivate le necessarie procedure in modalità telematica.

Per maggiori informazioni e' necessario comunque attendere la pubblicazione del decreto in commento. ù

Valerio Pollastrini

Emersione dei lavoratori stranieri: documentazione necessaria per dimostrare la presenza in Italia


Il Decreto Legislativo n.109/2012 ha introdotto una particolare procedura di emersione che,  dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, consente ai datori di lavoro di regolarizzare i lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno attualmente in forza.
E’ necessario che il rapporto di lavoro sia iniziato almeno tre mesi prima del 9 agosto 2012 e che i lavoratori per i quali viene richiesta l'emersione possano dimostrare la loro presenza ininterrotta nel territorio nazionale, almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
L’ ultimo requisito dovrà essere attestato da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Nonostante la sanatoria in commento sia stata analizzata da più circolari ministeriali e previdenziali, permanevano ancora diversi dubbi sui documenti idonei a rendere certa la presenza in Italia dello straniero prima del 31 dicembre 2011.

L'Avvocatura dello Stato il 04/10/2012 ha fornito a tal proposito opportuni chiarimenti sulla locuzione "organismo pubblico".
Nel merito e' stato chiarito che una corretta interpretazione non  può  prescindere dalle giuste considerazioni sulla peculiare categoria dei destinatari della procedura di emersione, nonché sulla effettiva ratio sottesa alla scelta del termine "organismi pubblici".

I destinatari della norma sono gli stranieri la cui presenza nel territorio nazionale e'  irregolare. Ciò comporta che  difficilmente essi sono in grado di fornire una documentazione rilasciata da un'Amministrazione o da un Ente pubblici.
Quanto alla lettera della disposizione legislativa, l'Avvocatura dello Stato richiama i principi ermeneutici che impongono la necessità di risalire alla volontà di cui la legge e' espressione.
Laddove il legislatore avesse voluto restringere la tipologia della documentazione legittimante la richiesta di emersione unicamente a quella derivante da un'Amministrazione  pubblica l'avrebbe scritto espressamente.
Pertanto, la ratio sottesa all'adozione del più ampio termine "organismi pubblici" e' proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgano una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Ecco, quindi, che nella documentazione idonea a dimostrare la presenza in Italia della straniero prima del 31/12/2011 possono, ad esempio, farsi rientrare, di diritto:
- la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
- il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;
- tessere nominative dei mezzi pubblici;
- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc....;
- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3, ecc...);
- centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati o anche religiosi;

Si tratta di documentazione che, pur non provenendo da un'Amministrazione pubblica, viene rilasciata da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico che prescinde  dalla condizione di regolarita' del lavoratore per il quale viene richiesta l'emersione.

Un'interpretazione diversa impedirebbe di  regolarizzare  tutti  quei soggetti che,  pur lavorando  irregolarmente non possano ricorrere a documentazione attestante la loro presenza sul territorio nazionale rilasciata da un Ente pubblico.

Per quanto riguarda invece la documentazione utile rilasciata da autorità pubbliche non nazionali che svolgono attività istituzionale in Italia o nel territorio Schengen, la nota dell'Avvocatura dello Stato ha indicato:

1) Passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese, apposto in data antecedente al 31/12/2011;

2) Documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, sempre in data antecedente al 31/12/2011.

Nessun dubbio sussiste per l’ipoesi di cui  al punto 2, dal momento che si tratta  di documentazione proveniente comunque da Autorità pubbliche, sebbene non nazionali, rilasciata però nel territorio nazionale, cosa che non può che far supporre la presenza del destinatario nel territorio nazionale.

Quanto alla prima categoria, va precisato invece che il passaporto recante il timbro di entrata in "area Schengen", da solo, e' in grado di attestare solamente la presenza dello straniero, a quella data, nel territorio Schengen, non anche nel territorio nazionale.
Perche' il suddetto documento sia considerato idoneo a sostenere l'istanza di emersione e' necessario che sia accompagnato anche da una documentazione che, per l'appunto, provi la presenza dello straniero al 31/12/2011, proprio nel territorio italiano: documentazione che ben può essere rappresentata da qualunque certificazione rilasciata da un organismo pubblico, nell'accezione più ampia del termine.

Valerio Pollastrini

venerdì 5 ottobre 2012

Analisi della nuova procedura di convalida delle dimissioni

Il 2 ottobre 2012 il Centro Studi del Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori, ha diramato un approfondimento sull'obbligo di convalida delle dimissioni introdotto dalla Riforma "Fornero".

Da anni il nostro ordinamento avverte l'esigenza di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.

In tale ottica la Legge n.188/2007, aveva stabilito una particolare procedura che obbligava, a pena di nullità, la redazione delle dimissioni  su appositi modelli numerati e predisposti in maniera tale da prevenire possibili abusi.

In quella occasione i soggetti tutelati non erano esclusivamente i lavoratori subordinati. Tra i destinatari della norma vi erano, infatti, i collaboratori coordinati e continuativi, quelli a progetto, i collaboratori occasionali, gli associati in partecipazione ed i soci lavoratori delle cooperative.
In merito al campo di applicazione, non vi era alcuna distinzione tra settore pubblico e quello privato.

La citata disposizione legislativa ha avuto vita breve. Principalmente a causa della complessità della procedura operativa richiesta.

Come accennato nella premessa, la lagge n.92/2012 ha riproposto l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. Dimissioni in bianco, attraverso l'obbligo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali effettuate tra datore di lavoro e dipendente.

Il Centro Studi Cnai ha elaborato sul punto  una  approfondimento  sull' art.4, commi da 16 a 22, della riforma che ha disposto il nuovo obbligo di convalida.
Si tratta di una procedura, operativa dal 18 luglio 2012, rivolta a tutti i lavoratori che decidono di dimettersi o che intendono risolvere, consensualmente con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro in essere.

Il comma 17  stabilisce ora che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto siano sospensivamente condizionate alla convalida, da effettuarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali.

In alternativa, la lavoratrice o il lavoratore potranno sottoscrivere, in calce alla ricevuta di trasmissione telematica della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l'impiego, un'apposita dichiarazione di conferma delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

Il Cnai ricorda che "nell'ipotesi in cui il lavoratore non dovesse seguire le modalità esposte, il datore di lavoro ha il compito di fargli pervenire, entro il termine di 30 giorni, l'invito a presentarsi presso le sedi preposte, per la convalida della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. A questo punto se il lavoratore non provvede nel termine di sette giorni, le dimissioni si intenderanno prive di effetto".
L'ultimo termine di sette giorni deve essere inteso come giorni di calendario e può sovrapporsi con il periodo di preavviso.

La Riforma ha, inoltre, disciplinato la revoca delle  dimissioni o della risoluzione consensuale.  In tal  caso il contratto di lavoro torna a dispiegare i propri effetti dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.
Il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, in assenza della prestazione lavorativa, non darà luogo ad  alcun diritto di natura retributiva in favore del lavoratore.
Naturalmente, per effetto della revoca il lavoratore ha l'obbligo di restituire quanto  eventualmente percepito a titolo di competenze di fine rapporto.

Il Cnai, nel riassumere la nuova disciplina, termina la propria analisi ricordando le pesanti sanzioni amministrative introdotte dalla riforma a carico dei datori di lavoro in caso di abuso del foglio di dimissioni firmato in bianco allo scopo  di simulare le dimissioni dei lavoratori.

Valerio Pollastrini

lunedì 1 ottobre 2012

Piu' agevole per le aziende partecipare alle gare di appalto

Negli appalti di servizi e forniture e' molto frequente la clausola che consente alle aziende di partecipare alle gare solamente nel caso in cui abbiano registrato negli anni precedenti un determinato fatturato.

Nel pieno rispetto della normativa europea, l'articolo 41 del nostro Codice dei contratti pubblici stabiliva che le stazioni appaltanti potessero richiedere alle aziende interessate una dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Alcune normative di settore hanno, inoltre, previsto nel corso degli anni un arco temporale più ampio, rispetto a quello previsto dal Codice, per la verifica dei requisiti di fatturato.

Il decreto-legge n. 95, convertito nella legge 135 (c.d. spending review-bis) ha introdotto una disposizione che, di fatto, rendera' più agevole la partecipazione alle gare di appalto delle aziende che non possono vantare negli esercizi precedenti un consistente volume di affari. La norma stabilisce infatti che la stazione appaltante potrà prevedere requisiti minimi sulla capacità economica e finanziaria solamente adducendo una congrua motivazione.

La novella della “spendig review-bis” modifica quindi l’articolo 41 del Codice dei contratti pubblici, ritenendo “illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.”. Per quanto riguarda la "congruità della motivazione" e' possibile supporre ragionevolmente che la stazione appaltante potra' d'ora in avanti individuare un elemento di congruità solamente in rapporto all’entità dell’incarico o alla complessità dello stesso. Il che farebbe pensare che difficilmente, per le gare al di sotto della soglia comunitaria (200.000 euro), si possa introdurre la richiesta di un determinato fatturato.

Valerio Pollastrini

domenica 30 settembre 2012

Lavoro occasionale accessorio: cosa fare per utilizzare i voucher lavoro

Nel sito ufficiale dell'Inps, all'interno della sezione web "Inps Facile", sono state impartite le istruzioni per utilizzare i c.d. buoni lavoro. Si tratta dei particolari voucher con i quali viene effettuato il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Il valore nominale dei voucher e' di 10 euro ed e' possibile fare ricorso a buoni multipli del valore di 20 o 50 euro, equivalenti a due o a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale dei voucher comprende la quota di contribuzione del 13% che viene accreditata sulla posizione individuale del prestatore presso la gestione separata Inps. Il 7% e' invece destinato in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni, mentre un ulteriore 5% e finalizzato al compenso dovuto all'Inps per la gestione del servizio. Operate le citate trattenute il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, e' quindi pari a 7,50 euro. Nel buono multiplo da 50 euro il valore netto in favore del lavoratore e' risulta pari a 37,50 euro e quello del buono da 20 euro e' pari a 15 euro.

Costituisce eccezione quella delle prestazioni occasionali accessorie svolte in favore delle imprese familiari per le quali trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. In tali casi il valore nominale del voucher e' comprensivo della quota di contribuzione del 33% in favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella pari al 4% in favore dell'Inail, oltre alla quota del 5% destinata all'Inps per la gestione del servizio. Per questa particolare fattispecie il valore netto del voucher da 10 euro nominali risulta pari a 5,80 euro.

Acquisto buoni lavoro
E' possibile acquistare i buoni-lavoro attraverso le seguenti procedure:
- la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi Inps;
- le modalita' di acquisto telematico;
- l'acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
- l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati;
- l'acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

1) Il committente puo' reperire i buoni cartacei presso le Sedi Inps. Per il rilascio e' necessario esibire la ricevuta del pagamento del relativo importo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad Inps DG LAVORO OCCASIONALE ACC. E' possibile restituire all'Inps i buoni cartacei eventualmente non utilizzati per ottenerne il rimborso. L'Istituto provvedera' ad emettere in favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore, rilasciando apposita ricevuta.

2) Sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi On-line/Per il cittadino/lavoro occasionale accessorio/Accesso ai servizi, sono riportate le modalita' di acquisto dei voucher tramite procedura telematica. La procedura con voucher telematico e' l'unica via utilizzabile per le prestazioni occasionali accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare per le quali, come specificato in precedenza, vengono utilizzati i buoni a contribuzione ordinaria.

3) Per acquistare i voucher presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati e' necessario presentare al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. In tal caso, indipendentemente dal numero di voucher acquistati, e' previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore. I buoni acquistabili in in una sola operazione non devono superare la soglia di 2000€.

4) Per l'acquisto dei buoni lavoro o voucher presso gli sportelli bancari abilitati il committente deve presentare il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate). Anche in questo caso e' richiesto il pagamento della commissione di 1 euro alla fase di emissione. Con una sola operazione e' possibile acquistare fino a 5000€ di buoni lavoro.

5) Il committente puo' acquistare i voucher presso gli uffici postali con pagamento in contanti o tramite Postamat. E' richiesta la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale o il codice di attribuzione della partita Iva della societa'. Il questo caso la commissione richiesta dall'ufficio postale e' pari a 2,50€ + Iva per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet). Il limite giornaliero di acquisto e' di 5000€ lordi.

Riscossione dei buoni lavoro
Prima dell'inizio della prestazione, il committente e' tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio prestazione, attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalita' di acquisto, consultabili nel sito internet istituzionale www.inps.it.

I lavoratori potranno riscuotere i buoni cartacei distribuiti dalle sedi Inps presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell'emissione.

Il periodo di validita' dei buoni cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1 gennaio 2012 e' fissato in 24 mesi. Per consentire la riscossione dei voucher acquistati in data precedente per la richiesta di rimborso sara' adottato un periodo transitorio fino al 30 settembre 2012.

Per riscuotere i voucher presso gli uffici postali ed il conseguente corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Istituto raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

La riscossione dei voucher telematici puo' avvenire inolte attraverso le InpsCard o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali. Per quanto riguarda la procedura telematica, in caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l'Istituto non e' chiamato a rispondere delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, InpsCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione. Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, l'Ente previdenziale invita a recarsi presso una propria sede provinciale per la sostituzione in archivio e l'automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane.

I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati possono essere riscossi nella relativa "rete tabaccai" dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione.

I voucher acquistati presso gli sportelli bancari sono riscuotibili - dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario. I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono invece pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell'emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

Valerio Pollastrini

venerdì 28 settembre 2012

Scade il 30 settembre il termine per comunicare i dati per il pagamento della pensione oltre i mille euro

La legge n.214 del 22 dicembre 2011, tra le misure rubricate come "Decreto Salva Italia", ha disposto che la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi di importo superiore a mille euro debba avvenire attraverso strumenti di pagamento elettronici. La limitazione delle transazioni avvenute per mezzo dell'erogazione di denaro contante obbliga dunque a fare ricorso ai conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio o carte di pagamento.

Per l'erogazione delle pensioni il termine per la scelta del nuovo sistema di accredito era fissato per il 30 giugno 2012.

Per i ritardatari e' stato previsto un periodo transitorio durante il quale i pagamenti mensili sono stati egualmente disposti, ma le pensioni sono state trattenute in un apposito conto di servizio transitorio, in attesa della comunicazione del pensionato delle modalita' di riscossione alternative al contante.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con il comunicato stampa del 25 settembre ha ricordato che, trascorso il termine ultimo, fissato al 30 settembre 2012, senza che il pensionato abbia fornito le modalita' scelte di riscossione alternative al contante, le somme accantonate saranno restituite all'Inps.

Il comunicato riporta che alla data di entrata in vigore della legge erano oltre 600 mila i pensionati che percepivano in contanti pensioni mensili di importo complessivamente superiore a mille euro. Ad oggi, sono poco meno di duemila quelli tra essi che ancora non hanno operato una scelta sulle modalita' elettroniche di pagamento da utilizzare per l'accredito della pensione. Per evitare difficolta' nella riscossione della rata pensione di ottobre, e' necessario pertanto che chi non abbia ancora provveduto, comunichi al proprio ufficio pagatore (Banca o Poste Italiane) o alla sede Inps che gestisce la pensione, le modalita' di pagamento prescelte.

Si ricorda inoltre che per venire incontro alle difficolta' dei pensionati impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari, e' stato previsto che i soggetti che risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente, abbiano la possibilita' di chiedere l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, su cui ricevere il pagamento.

Valerio Pollastrini

L’Inps impartisce le istruzioni di competenza sulla sanatoria 2012

L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, con la circolare n.113 del 14 settembre 2012, ha impartito le proprie istruzioni sulla sanatoria 2012.

Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, nell'ambito dell' attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con l'articolo 5 ha disposto una procedura per l’emersione di lavoratori extracomunitari.

I datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori extracomunitari, presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione con modalità informatiche, previo versamento di un contributo forfetario pari a € 1000,00.

La presentazione dell'istanza di emersione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale comunicazione obbligatoria di assunzione si avra' pertanto l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve fornire la documentazione necessaria per attestare la regolarizzazione di quanto dovuto al lavoratore a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi o comunque per l’intero periodo di durata del rapporto, se maggiore.

Il decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7 settembre 2012, ha definito le modalità di presentazione della dichiarazione, della documentazione relativa alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale nonché ulteriori modalità attuative della norma.

Pagamento contributo forfetario
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 1.000,00. Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sui siti www.interno.it , www.lavoro.gov.it, www.inps.it.

Con determinazione 85/E del 31/8/2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “REDO” che deve essere utilizzato dai datori di lavoro domestico ed il codice “RESU” che deve essere utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro subordinato, escluso quello domestico, e ha indicato le seguenti modalità di compilazione:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il versamento.

Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve anche l’obbligo di comunicazione di assunzione.

Datori di lavoro domestico:
- datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto al lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

Si ricorda che il datore di lavoro domestico è persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.

Possono quindi essere datori di lavoro domestico:
- le comunità religiose;
- le convivenze militari;
- le case famiglia;
- le comunità di recupero e/o assistenza disabili;
- le comunità focolari;
- datori di lavoro non agricoli e i datori di lavoro agricoli.

Lavoratori
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.

Limiti di reddito datori di lavoro
Per l' emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti:
- non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi);
- non è richiesto il requisito reddituale al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che effettui la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito non possono essere inferiori a 30.000 euro annui.

Nella predetta disposizione rientrano anche le predette comunità stabili senza fine di lucro.

Qualora il medesimo datore di lavoro presenti dichiarazione di emersione per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro.

Regolarizzazione contributiva
La conclusione del procedimento di emersione è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi ed è fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. La regolarità degli adempimenti deve essere documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno.

I datori di lavoro sono tenuti a denunciare all’INPS e all’INAIL i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione secondo le modalità che saranno di seguito specificate e provvedere al conseguente pagamento dei contributi.

La diversità dei lavoratori da far emergere e degli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nei confronti degli Enti Previdenziali determina delle differenze nella procedura di regolarizzazione e nella documentazione da presentare presso lo Sportello Unico.

Dichiarazione di emersione presentata da datore di lavoro domestico
a) Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro domestico.
A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione (Mod. EM-DOM), l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell’archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912.

I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché il datore di lavoro si è impegnato nella dichiarazione ad erogare una retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale - per l’anno 2012 di € 429,00 mensili - nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.

Si precisa, che al lavoratore sarà assegnato un codice fiscale numerico provvisorio “8888812NNNNNNNNN” (N rappresenta il progressivo).

L’Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove al codice fiscale del lavoratore verrà inserito “da attribuire”.

I MAV sono messi a disposizione, per la sola ristampa, sul sito www.inps.it seguendo il percorso “ Portale dei Pagamenti “ – Lavoratori domestici – Entra nel servizio - inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice assegnato al rapporto di lavoro.

In deroga a quanto previsto dall’Istituto relativamente alle modalità di pagamento di contributi domestici, per i rapporti di lavoro derivanti da emersione e iscritti con codice 8912, è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.

All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto.

Si ricorda, infatti, che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:
1°trimestre gennaio-febbraio-marzo dal 1° al 10 aprile
2°trimestre aprile-maggio-giugno dal 1° al 10 luglio
3°trimestre luglio-agosto-settembre dal 1° al 10 ottobre
4°trimestre ottobre-novembre-dicembre dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.

b) Iscrizione definitiva
La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l’obbligo di comunicazione diassunzione e pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dal codice 8912, al giorno precedente a quello indicato nel contratto di soggiorno.

Per il pagamento dei contributi dovuti per il trimestre in cui avviene la sottoscrizione fino alla data di cessazione per il rapporto di lavoro con codice provvisorio 8912, l’Istituto provvederà all’emissione di un MAV apposito, che sarà inviato contestualmente alla lettera di comunicazione del nuovo codice assegnato.

c) Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9 maggio 2012
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l’inizio della prestazione lavorativa con data antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data inizio o dal sito www.inps.it, seguendo il percorso ServiziOnline - Per tipologia di utente – Cittadino - Lavoratori Domestici, o telefonando al Contact Center 803.164. In entrambi i casi, il datore di lavoro come di prassi dovrà utilizzare il PIN rilasciato dall’INPS.

Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.

Dichiarazione di emersione presentata da aziende non agricole e agricole
a) Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende non agricole.

Come già più volte sottolineato condizione necessaria per il completamento della procedura di emersione è che al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione i datori di lavoro attestino di aver effettuato, tra le altre cose, tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati all’emersione.

I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W“ avente il significato di” Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” .

Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussiUniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.

I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità. Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l’elemento indicando nell’elemento il giorno del mese in cui è intervenuta l’assunzione, nell’elemento il nuovo codice “1E” avente il significato di “Assunzione a seguitodi emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012”.

Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

b) Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole
I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità.

I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA.

In entrambi i casi l’importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata dall’Istituto.

Pertanto, a decorrere dal periodo previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2012 e precedenti, i datori di lavoro agricolo interessati alla procedura di emersione dovranno dichiarare i lavoratori stranieri da regolarizzare, nel quadro F del modello DMAG; il lavoratore regolarizzato sarà contraddistinto da apposita casella, che il datore di lavoro provvederà ad avvalorare mediante “flag”, in cui si evidenzierà che trattasi di “lavoratore straniero regolarizzato ex art. 5 del Decreto 109/2012”.

Nello stesso quadro del DMAG verranno denunciati gli ordinari dati anagrafici, retributivi e contributivi.

Copia delle denunce trimestrali DMAG di regolarizzazione dovranno essere presentate dal datore di lavoro agricolo al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Regolarità contributiva
Il datore di lavoro, all’atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

La correntezza e la correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest’ultimo documento verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione.

Entrambi i documenti saranno richiesti a cura dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Nel periodo citato i datori di lavoro dovranno aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione. Infatti, eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi.

Esito negativo del procedimento
Posto l’obbligo di contribuzione, già ricordato, anche nel caso di prestazione di fatto di lavoro, l'Istututo previdenziale si riserva ulteriori istruzioni per la regolarizzazione contributiva nei casi in cui il procedimento di emersione si concluda con l’archiviazione o il rigetto oppure la prosecuzione della prestazione sia stata impedita da circostanze contingenti, quale ad esempio il decesso del datore di lavoro o del lavoratore.

Valerio Pollastrini

martedì 25 settembre 2012

Sgravio contributivo 2012 per le aziende edili

Le aziende edili iscritte alla relativa Cassa, in regola con il versamento dei contributi e che rispettino i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, hanno diritto ad un'agevolazione contributiva per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

L'agevolazione consiste in uno sgravio sui contributi Inps, a carico del datore di lavoro, diversi da quelli diretti a finanziare il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L'operativita' della riduzione contributiva e' subordinata all'emanazione annuale di un apposito Decreto Ministeriale.

L'articolo 29 del Decreto Legge n.224/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n.341 - e successive modificazioni ed integrazioni - prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini lo sgravio in questione. La norma citata prevede altresi' che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto di conferma o modifica dell'agevolazione, si applichi la riduzione determinata per l'anno precedente.

Poiche' per l'anno in corso non e' stato emanato l'apposito decreto, le aziende edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l'anno precedente, pari all'11,50%. Cio' e' quanto annunciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con messaggio n.14113 del 31 agosto 2012.

Lo sgravio risulta applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, attraverso i codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente, richiamati nel messaggio Inps n.12320/2012.

L'istanza necessaria per poter usufruire dell'agevolazione dovra' essere inoltrata in via telematica a partire dal 31 agosto 2012.

L'Istituto previdenziale chiarisce che le posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio saranno aggiornate automaticammente dai sistemi informativi centrali entro il giorno successivo a quello dell'invio dell'istanza, con attribuzione del Codice Autorizzazione di nuova istituzione 7N.

La nota in commento annuncia che entro il 15 dicembre 2012, dovrebbe essere emanato il Decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente che avra' lo scopo di confermare il diritto e la misura dello sgravio.

Valerio Pollastrini

venerdì 21 settembre 2012

Assegni Familiari: diritto esteso agli iscritti alla Gestione separata per i periodi di assenza per maternita' e congedo parentale

Con la circolare n.114 del 18 settembre 2012 l' Inps ha riconosciuto il diritto agli assegni familiari per i soggetti iscritti alla "Gestione separata" per i periodi di congedo di maternita' o paternita' e per quelli di congedo parentale coperti da contribuzione facoltativa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 12 luglio 2007, ha esteso alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 151/2001, relative alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità, in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla Gestione separata dell'Inps. In tale occasione e' stato inoltre riconosciuto ai medesimi soggetti il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità ai fini pensionistici. Assegno per il nucleo familiare   Il riconoscimento della contribuzione figurativa durante l'assenza per maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata ha suscitato il dubbio su un'eventuale sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare anche per tali periodi. Nessun cenno, infatti, e' stato fatto dal citato Decreto ministeriale, in merito all'accredito contributivo per le prestazioni "non pensionistiche". Sul merito è stata formulata una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Il Ministero ha ritenuto che, in caso di maternità, debba essere riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa. Per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino contemporaneamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità o paternità deve dunque ritenersi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Riepilogando, in base al dettato ministeriale, l’assegno va riconosciuto in tutti i casi in cui sussiste il diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia che si tratti di congedo di paternità. In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale.   L'Ente previdenziale, e' inoltre chiamato al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, anche per tutte le situazioni pregresse, purche' nei limiti della prescrizione quinquennale e comunque non oltre il 23 ottobre 2007, data di entrata in vigore del citato Decreto del 12 luglio 2007. Valerio Pollastrini

giovedì 20 settembre 2012

Determinazione del contingente annuale 2012, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi

L'accesso nel nostro Paese per motivi di lavoro e' concesso ai cittadini extracomunitari nel limite numerico stabilito annualmente da un apposito decreto di programmazione dei flussi di ingresso.
Il Testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, D.lgs. n.286/1998, prevede, per coloro che sono stati  autorizzati a soggiornare nel nostro territorio per motivi di formazione professionale, la possibilità di svolgere periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394,  ha disposto  per gli stranieri la possibilita' di  fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento.
I visti di ingresso per la frequenza ai corsi di formazione professionale,  finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero allo svolgimento  dei tirocini formativi,  debbono avvenire nell'ambito dello specifico contingentamento annuale.

L’entità degli stranieri ammessi in Italia per partecipare ad attività formative deve essere determinato il 30 giugno di ogni anno con apposito decreto ministeriale. In assenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, puo' provvedere, con proprio decreto, in via transitoria, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

Per l’anno 2011,  sono stati autorizzati   5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi ed altri  5.000 per stranieri chiamati a svolgere tirocini formativi.

Vista l'asssenza del contingentamento previsto per il 2012 e considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente ai flussi  per tirocini formativi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2012 ha emanato un apposito decreto con il quale ha disposto, per l'anno in corso, il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio. Esso e' pari a:
A) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione appositamente accreditati;
B) 5000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti indicati nell'art.2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.142[1], in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

La ripartizione delle quote tra le Regioni e Province Autonome per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini extracomunitari è indicata nel seguente riepilogo:


ABBRUZZO - 50                                                          
BASILICATA - 30                                                                 
CALABRIA - 50                                                                   
CAMPANIA - 70                                                                    
EMILIA ROMAGNA - 800                                                    
FRIULI VENEZIA GIULIA - 400                                       
LAZIO - 300                                                                                                                       
LIGURIA - 300                                                            
LOMBARDIA - 800                                     

MARCHE - 300                                    

MOLISE - 30
PIMONTE - 400
PUGLIA - 50
SARDEGNA - 50
SICILIA - 50
TOSCANA - 400
UMBRIA - 30
VALLE D’AOSTA - 30
VENETO - 800
Provincia Autonoma di Bolzano - 30
Provincia Autonoma di Trento – 30

































[1] I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a)      agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuati dalle leggi regionali;
b)      università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c)       provveditorati agli studi;
d)      istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e)      centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f)        comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g)      servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
h)      I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

martedì 18 settembre 2012

Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro sulla sanatoria 2012

La Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro in data 7 settembre 2012 ha fornito le istruzioni operative per la procedura di emersione dei lavoratori extracomunitaari privi di un regolare permesso di soggiorno.
In via preliminare viene specificato quali sono i soggetti interessati.
Per quanto riguarda le aziende, la dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:
- cittadino italiano;
- cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea;
- cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario;
- cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
Sono invece esclusi dalla possibilita' di ricorrere alla procedura di emersione quei datore di lavoro che negli ultimi cinque anni siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati relativi al favoreggiamento dell'immigrazione, al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite. Sono altresi' esclusi coloro che fossero stati condannati per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Tra i datori ai quali viene preclusa l'attuale sanatoria vi sono coloro che, dopo avere nel passato dato avvio alle procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o alle procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbiano poi sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico o non abbiano provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo.
I lavoratori extracomunitari per i quali potranno essere presentate le dichiarazioni di emersione sono quelli che alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano inoltre presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011.
Non possono essere ammessi alla sanatoria i lavoratori stranieri nei confronti dei quali sia stato gia' emesso un provvedimento di espulsione o che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello stato.
Sono altresì esclusi i soggetti che abbiano subito condanne, anche con sentenza non definitiva, di natura penale o che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Contributo forfettario di 1000 euro
Per poter presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà prima versare un contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. E' stato previsto che il pagamento della suddetta somma possa essere effettuato a partire dal 7 settembre 2012, utilizzando esclusivamente il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Gli specifici "codici tributo" sono reperibili presso i siti Internet dei Ministeri che hanno redatto la circolare in commento.
Su tali indirizzi sono presenti, inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello che dovrà contenere, oltre ai dati del datore di lavoro, anche il numero del passaporto o di altro documento equipollente, del lavoratore.
In caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, le somme versate a titolo forfetario non sono ripetibili.

Dichiarazione di emersione
Oggetto di emersione possono essere esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In tale ultimo settore viene ammesso un orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali. Il compenso del lavoratore domestico dovra' fare riferimento a quanto previsto dal CCNL e, comunque, non potra' essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

L'onere di presentare la dichiarazione di emersione e' richiesto al datore di lavoro.
I termini vanno dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 15 ottobre 2012.

Sul sito internet www.interno.gov.it sono disponibili le istruzioni per presentare con modalità informatiche le domanda di emersione allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge il rapporto di lavoro.
La Circolare in commento chiarisce che non sono state fissate quote massime di ammissione, pertanto non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura.

Dopo l’invio della dichiarazione di emersione, sul sito web sara' disponibile la ricevuta con l’indicazione della data di presentazione. Il datore di lavoro dovra' consegnarne una copia al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione.
La ricevuta avrà codici univoci di identificazione che, consentendo di verificare l’autenticità formale dei dati presenti nella stessa, ne impediscono la falsificazione/contraffazione.

A partire dal 15 settembre gli utenti interessati potranno avvalersi del supporto di un servizio informativo che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I consulenti del lavoro potranno ricorrere al servizio informazioni accedendo direttamente dal sistema.
Le associazioni ed i patronati potranno invece utilizzare l'apposito numero verde.

Procedimento presso lo Sportello Unico
Dal 15 settembre 2012 lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Ministero dell’interno, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione e dovrà acquisire dalla Questura e dalla Direzione Territoriale del Lavoro i pareri sulle singole dichiarazioni di emersione.
In particolare, la Questura avrà il compito di verificare che non vi siano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che il datore di lavoro non rientri tra i soggetti per i quali è stata esclusa la possibilità di ricorrere alla sanatoria.
La Direzione Territoriale del Lavoro dovrà invece verificare la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.
Il limite reddituale è stato fissato a 30.000 € annui per il datore di lavoro persona fisica, ente o società. Per l’emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non potrà invece essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. A tal proposito, il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Nel caso in cui un singolo datore di lavoro presentasse domande di emersione relative a più lavoratori, la valutazione circa la congruità della capacità economica, sarà rimessa alla Direzione Territoriale del Lavoro. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Alla Direzione Territoriale del Lavoro spetta inoltre l’accertamento in merito alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, nonché alla verifica della conclusione di eventuali procedure di ingresso o di assunzione del lavoratore straniero relative al passato. In caso di esito negativo da parte della Dtr, il datore di lavoro potrà, eventualmente, produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore che hanno impedito la conclusione delle procedure predette.

Dopo aver ricevuto i pareri della Questura e della Direzione Territoriale del lavoro, lo Sportello convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:
1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese nell’istanza con quelle che risultano dalla documentazione, elencata nei punti successivi, che deve essere esibita dalle parti;
2) acquisizione della certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell’istanza, che attesti la limitazione dell’autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di assistenza alla persona:
3) verifica dell’avvenuto versamento del contributo forfetario di 1000 euro, mediante esibizione della ricevuta da parte del datore di lavoro;
4) verifica del codice identificativo della marca da bollo;
5) verifica della documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici;
6) verifica della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

In fase di stipula del contratto di soggiorno, sia il datore di lavoro che il lavoratore dovranno attestare la conformità delle retribuzioni percepite alle disposizioni previste dal CCNL di riferimento.
In tale occasione il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di natura contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
Per i rapporti di lavoro domestico il pagamento dei contributi deve essere dimostrato attraverso l’esibizione delle copie dei bollettini MAV utilizzati.

Entro il 16 novembre 2012 il datore di lavoro è chiamato a versare le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Presso lo Sportello Unico sarà possibile attestarne il compiuto adempimento anche attraverso l’autocertificazione.
Terminata la fase di verifica, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Al lavoratore viene quindi consegnato il modello 209. Egli dovrà presentarlo, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale.
Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione o di documentazione insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell’istanza.
La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l’archiviazione della dichiarazione.
In ogni caso, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.

Comunicazione di assunzione
Il D.Lgs.109 del 2012 ha espressamente richiesto al datore di lavoro di inoltrare, contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego. Nell’ipotesi di lavoro domestico tale adempimento deve essere rivolto all’Inps.
Il successivo decreto interministeriale di attuazione ha però puntualizzato che, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti in materia di comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego. La correlata comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ovvero, in caso di lavoro domestico, dell’INPS, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 in materia di pluriefficacia della comunicazione.

Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi
Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo in oggetto, fino alla conclusione della fase di emersione, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’ art. 12 del T.U. dell’Immigrazione ) e per quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.
Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, pur in presenza del versamento del contributo forfetario, ovvero l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 dell’art. 15 del d.lgs. 109/2012.
Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, lo straniero, in favore del quale è stata presentata la dichiarazione di emersione, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 5 del d.lgs. in oggetto.

Valerio Pollastrini

lunedì 17 settembre 2012

Emersione dei lavoratori extracomunitari: codici tributo per il versamento del contibuto forfettario

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.109/2012 ha previsto la possibilita' per i datori di lavoro di regolarizzare dal 15 settembre al 15 ottobre del 2012 i lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno, che risultino occupati da oltre 3 mesi alla data del 9 agosto 2012, che possano provare la loro ininterrotta presenza in Italia da prima del 31 dicembre 2012 e che risultino tutt'ora in servizio.

Per poter accedere alla procedura di emersione, i datori di lavoro hanno l'onere di versare un contributo forfettario di 1000 euro per ogni lavoratore per il quale viene richiesta la regolarizzazione.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 29 agosto 2012 ha specificato che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Con la risoluzione n.85 del 31 agosto 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti codici tributo necessari per il versamento tramite modello F24 del predetto contributo:

- "REDO" denominato "Datori di lavoro domestico - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5 del Dlgs n.109/2012";
- "RESU" denominato "Datori di lavoro subordinato - regolarizzazione extracomunitari - art.5, comma 5 del Dlgs n.109/2012".

In sede di compilazione del modello F24 sono indicati:

nella sezione "contribuente", i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;

nella sezione "Erario ed altro", in corrispondenza degli "importi a debito versati":
- il campo "tipo" e' valorizzato con la lettera "R";
- il campo "elementi identificativi" e' valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero e' composto da più' di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
- il campo "codice" e' valorizzato con il codice tributo;
- il campo "anno di riferimento" e' valorizzato con "2012", anno per cui si effettua il versamento.

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha infine specificato che i suddetti codici tributo sono operativi dal 7 settembre 2012.

Valerio Pollastrini