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giovedì 20 settembre 2012

Determinazione del contingente annuale 2012, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi

L'accesso nel nostro Paese per motivi di lavoro e' concesso ai cittadini extracomunitari nel limite numerico stabilito annualmente da un apposito decreto di programmazione dei flussi di ingresso.
Il Testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, D.lgs. n.286/1998, prevede, per coloro che sono stati  autorizzati a soggiornare nel nostro territorio per motivi di formazione professionale, la possibilità di svolgere periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394,  ha disposto  per gli stranieri la possibilita' di  fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento.
I visti di ingresso per la frequenza ai corsi di formazione professionale,  finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero allo svolgimento  dei tirocini formativi,  debbono avvenire nell'ambito dello specifico contingentamento annuale.

L’entità degli stranieri ammessi in Italia per partecipare ad attività formative deve essere determinato il 30 giugno di ogni anno con apposito decreto ministeriale. In assenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, puo' provvedere, con proprio decreto, in via transitoria, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

Per l’anno 2011,  sono stati autorizzati   5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi ed altri  5.000 per stranieri chiamati a svolgere tirocini formativi.

Vista l'asssenza del contingentamento previsto per il 2012 e considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente ai flussi  per tirocini formativi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2012 ha emanato un apposito decreto con il quale ha disposto, per l'anno in corso, il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio. Esso e' pari a:
A) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione appositamente accreditati;
B) 5000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti indicati nell'art.2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.142[1], in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

La ripartizione delle quote tra le Regioni e Province Autonome per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini extracomunitari è indicata nel seguente riepilogo:


ABBRUZZO - 50                                                          
BASILICATA - 30                                                                 
CALABRIA - 50                                                                   
CAMPANIA - 70                                                                    
EMILIA ROMAGNA - 800                                                    
FRIULI VENEZIA GIULIA - 400                                       
LAZIO - 300                                                                                                                       
LIGURIA - 300                                                            
LOMBARDIA - 800                                     

MARCHE - 300                                    

MOLISE - 30
PIMONTE - 400
PUGLIA - 50
SARDEGNA - 50
SICILIA - 50
TOSCANA - 400
UMBRIA - 30
VALLE D’AOSTA - 30
VENETO - 800
Provincia Autonoma di Bolzano - 30
Provincia Autonoma di Trento – 30

































[1] I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a)      agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuati dalle leggi regionali;
b)      università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c)       provveditorati agli studi;
d)      istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e)      centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f)        comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g)      servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
h)      I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

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