Il 2 ottobre 2012 il Centro Studi del Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori, ha diramato un approfondimento sull'obbligo di convalida delle dimissioni introdotto dalla Riforma "Fornero".
Da anni il nostro ordinamento avverte l'esigenza di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco.
In tale ottica la Legge n.188/2007, aveva stabilito una particolare procedura che obbligava, a pena di nullità, la redazione delle dimissioni su appositi modelli numerati e predisposti in maniera tale da prevenire possibili abusi.
In quella occasione i soggetti tutelati non erano esclusivamente i lavoratori subordinati. Tra i destinatari della norma vi erano, infatti, i collaboratori coordinati e continuativi, quelli a progetto, i collaboratori occasionali, gli associati in partecipazione ed i soci lavoratori delle cooperative.
In merito al campo di applicazione, non vi era alcuna distinzione tra settore pubblico e quello privato.
La citata disposizione legislativa ha avuto vita breve. Principalmente a causa della complessità della procedura operativa richiesta.
Come accennato nella premessa, la lagge n.92/2012 ha riproposto l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. Dimissioni in bianco, attraverso l'obbligo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali effettuate tra datore di lavoro e dipendente.
Il Centro Studi Cnai ha elaborato sul punto una approfondimento sull' art.4, commi da 16 a 22, della riforma che ha disposto il nuovo obbligo di convalida.
Si tratta di una procedura, operativa dal 18 luglio 2012, rivolta a tutti i lavoratori che decidono di dimettersi o che intendono risolvere, consensualmente con il datore di lavoro, il rapporto di lavoro in essere.
Il comma 17 stabilisce ora che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto siano sospensivamente condizionate alla convalida, da effettuarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali.
In alternativa, la lavoratrice o il lavoratore potranno sottoscrivere, in calce alla ricevuta di trasmissione telematica della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l'impiego, un'apposita dichiarazione di conferma delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
Il Cnai ricorda che "nell'ipotesi in cui il lavoratore non dovesse seguire le modalità esposte, il datore di lavoro ha il compito di fargli pervenire, entro il termine di 30 giorni, l'invito a presentarsi presso le sedi preposte, per la convalida della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. A questo punto se il lavoratore non provvede nel termine di sette giorni, le dimissioni si intenderanno prive di effetto".
L'ultimo termine di sette giorni deve essere inteso come giorni di calendario e può sovrapporsi con il periodo di preavviso.
La Riforma ha, inoltre, disciplinato la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale. In tal caso il contratto di lavoro torna a dispiegare i propri effetti dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.
Il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, in assenza della prestazione lavorativa, non darà luogo ad alcun diritto di natura retributiva in favore del lavoratore.
Naturalmente, per effetto della revoca il lavoratore ha l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito a titolo di competenze di fine rapporto.
Il Cnai, nel riassumere la nuova disciplina, termina la propria analisi ricordando le pesanti sanzioni amministrative introdotte dalla riforma a carico dei datori di lavoro in caso di abuso del foglio di dimissioni firmato in bianco allo scopo di simulare le dimissioni dei lavoratori.
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