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martedì 18 settembre 2012

Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro sulla sanatoria 2012

La Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro in data 7 settembre 2012 ha fornito le istruzioni operative per la procedura di emersione dei lavoratori extracomunitaari privi di un regolare permesso di soggiorno.
In via preliminare viene specificato quali sono i soggetti interessati.
Per quanto riguarda le aziende, la dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:
- cittadino italiano;
- cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea;
- cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario;
- cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
Sono invece esclusi dalla possibilita' di ricorrere alla procedura di emersione quei datore di lavoro che negli ultimi cinque anni siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati relativi al favoreggiamento dell'immigrazione, al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite. Sono altresi' esclusi coloro che fossero stati condannati per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Tra i datori ai quali viene preclusa l'attuale sanatoria vi sono coloro che, dopo avere nel passato dato avvio alle procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o alle procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbiano poi sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico o non abbiano provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo.
I lavoratori extracomunitari per i quali potranno essere presentate le dichiarazioni di emersione sono quelli che alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano inoltre presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011.
Non possono essere ammessi alla sanatoria i lavoratori stranieri nei confronti dei quali sia stato gia' emesso un provvedimento di espulsione o che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello stato.
Sono altresì esclusi i soggetti che abbiano subito condanne, anche con sentenza non definitiva, di natura penale o che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Contributo forfettario di 1000 euro
Per poter presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà prima versare un contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. E' stato previsto che il pagamento della suddetta somma possa essere effettuato a partire dal 7 settembre 2012, utilizzando esclusivamente il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Gli specifici "codici tributo" sono reperibili presso i siti Internet dei Ministeri che hanno redatto la circolare in commento.
Su tali indirizzi sono presenti, inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello che dovrà contenere, oltre ai dati del datore di lavoro, anche il numero del passaporto o di altro documento equipollente, del lavoratore.
In caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, le somme versate a titolo forfetario non sono ripetibili.

Dichiarazione di emersione
Oggetto di emersione possono essere esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In tale ultimo settore viene ammesso un orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali. Il compenso del lavoratore domestico dovra' fare riferimento a quanto previsto dal CCNL e, comunque, non potra' essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

L'onere di presentare la dichiarazione di emersione e' richiesto al datore di lavoro.
I termini vanno dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 15 ottobre 2012.

Sul sito internet www.interno.gov.it sono disponibili le istruzioni per presentare con modalità informatiche le domanda di emersione allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge il rapporto di lavoro.
La Circolare in commento chiarisce che non sono state fissate quote massime di ammissione, pertanto non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura.

Dopo l’invio della dichiarazione di emersione, sul sito web sara' disponibile la ricevuta con l’indicazione della data di presentazione. Il datore di lavoro dovra' consegnarne una copia al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione.
La ricevuta avrà codici univoci di identificazione che, consentendo di verificare l’autenticità formale dei dati presenti nella stessa, ne impediscono la falsificazione/contraffazione.

A partire dal 15 settembre gli utenti interessati potranno avvalersi del supporto di un servizio informativo che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I consulenti del lavoro potranno ricorrere al servizio informazioni accedendo direttamente dal sistema.
Le associazioni ed i patronati potranno invece utilizzare l'apposito numero verde.

Procedimento presso lo Sportello Unico
Dal 15 settembre 2012 lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Ministero dell’interno, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione e dovrà acquisire dalla Questura e dalla Direzione Territoriale del Lavoro i pareri sulle singole dichiarazioni di emersione.
In particolare, la Questura avrà il compito di verificare che non vi siano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che il datore di lavoro non rientri tra i soggetti per i quali è stata esclusa la possibilità di ricorrere alla sanatoria.
La Direzione Territoriale del Lavoro dovrà invece verificare la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.
Il limite reddituale è stato fissato a 30.000 € annui per il datore di lavoro persona fisica, ente o società. Per l’emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non potrà invece essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. A tal proposito, il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Nel caso in cui un singolo datore di lavoro presentasse domande di emersione relative a più lavoratori, la valutazione circa la congruità della capacità economica, sarà rimessa alla Direzione Territoriale del Lavoro. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Alla Direzione Territoriale del Lavoro spetta inoltre l’accertamento in merito alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, nonché alla verifica della conclusione di eventuali procedure di ingresso o di assunzione del lavoratore straniero relative al passato. In caso di esito negativo da parte della Dtr, il datore di lavoro potrà, eventualmente, produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore che hanno impedito la conclusione delle procedure predette.

Dopo aver ricevuto i pareri della Questura e della Direzione Territoriale del lavoro, lo Sportello convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:
1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese nell’istanza con quelle che risultano dalla documentazione, elencata nei punti successivi, che deve essere esibita dalle parti;
2) acquisizione della certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell’istanza, che attesti la limitazione dell’autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di assistenza alla persona:
3) verifica dell’avvenuto versamento del contributo forfetario di 1000 euro, mediante esibizione della ricevuta da parte del datore di lavoro;
4) verifica del codice identificativo della marca da bollo;
5) verifica della documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici;
6) verifica della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

In fase di stipula del contratto di soggiorno, sia il datore di lavoro che il lavoratore dovranno attestare la conformità delle retribuzioni percepite alle disposizioni previste dal CCNL di riferimento.
In tale occasione il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di natura contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
Per i rapporti di lavoro domestico il pagamento dei contributi deve essere dimostrato attraverso l’esibizione delle copie dei bollettini MAV utilizzati.

Entro il 16 novembre 2012 il datore di lavoro è chiamato a versare le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Presso lo Sportello Unico sarà possibile attestarne il compiuto adempimento anche attraverso l’autocertificazione.
Terminata la fase di verifica, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Al lavoratore viene quindi consegnato il modello 209. Egli dovrà presentarlo, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale.
Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione o di documentazione insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell’istanza.
La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l’archiviazione della dichiarazione.
In ogni caso, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.

Comunicazione di assunzione
Il D.Lgs.109 del 2012 ha espressamente richiesto al datore di lavoro di inoltrare, contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego. Nell’ipotesi di lavoro domestico tale adempimento deve essere rivolto all’Inps.
Il successivo decreto interministeriale di attuazione ha però puntualizzato che, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti in materia di comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego. La correlata comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ovvero, in caso di lavoro domestico, dell’INPS, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 in materia di pluriefficacia della comunicazione.

Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi
Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo in oggetto, fino alla conclusione della fase di emersione, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’ art. 12 del T.U. dell’Immigrazione ) e per quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.
Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, pur in presenza del versamento del contributo forfetario, ovvero l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 dell’art. 15 del d.lgs. 109/2012.
Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, lo straniero, in favore del quale è stata presentata la dichiarazione di emersione, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 5 del d.lgs. in oggetto.

Valerio Pollastrini

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