Negli appalti di servizi e forniture e' molto frequente la clausola che consente alle aziende di partecipare alle gare solamente nel caso in cui abbiano registrato negli anni precedenti un determinato fatturato.
Nel pieno rispetto della normativa europea, l'articolo 41 del nostro Codice dei contratti pubblici stabiliva che le stazioni appaltanti potessero richiedere alle aziende interessate una dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Alcune normative di settore hanno, inoltre, previsto nel corso degli anni un arco temporale più ampio, rispetto a quello previsto dal Codice, per la verifica dei requisiti di fatturato.
Il decreto-legge n. 95, convertito nella legge 135 (c.d. spending review-bis) ha introdotto una disposizione che, di fatto, rendera' più agevole la partecipazione alle gare di appalto delle aziende che non possono vantare negli esercizi precedenti un consistente volume di affari. La norma stabilisce infatti che la stazione appaltante potrà prevedere requisiti minimi sulla capacità economica e finanziaria solamente adducendo una congrua motivazione.
La novella della “spendig review-bis” modifica quindi l’articolo 41 del Codice dei contratti pubblici, ritenendo “illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.”. Per quanto riguarda la "congruità della motivazione" e' possibile supporre ragionevolmente che la stazione appaltante potra' d'ora in avanti individuare un elemento di congruità solamente in rapporto all’entità dell’incarico o alla complessità dello stesso. Il che farebbe pensare che difficilmente, per le gare al di sotto della soglia comunitaria (200.000 euro), si possa introdurre la richiesta di un determinato fatturato.
Valerio Pollastrini
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