A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
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venerdì 21 settembre 2012
Assegni Familiari: diritto esteso agli iscritti alla Gestione separata per i periodi di assenza per maternita' e congedo parentale
Con la circolare n.114 del 18 settembre 2012 l' Inps ha riconosciuto il diritto agli assegni familiari per i soggetti iscritti alla "Gestione separata" per i periodi di congedo di maternita' o paternita' e per quelli di congedo parentale coperti da contribuzione facoltativa.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 12 luglio 2007, ha esteso alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 151/2001, relative alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità, in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla Gestione separata dell'Inps.
In tale occasione e' stato inoltre riconosciuto ai medesimi soggetti il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità ai fini pensionistici.
Assegno per il nucleo familiare
Il riconoscimento della contribuzione figurativa durante l'assenza per maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata ha suscitato il dubbio su un'eventuale sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare anche per tali periodi.
Nessun cenno, infatti, e' stato fatto dal citato Decreto ministeriale, in merito all'accredito contributivo per le prestazioni "non pensionistiche".
Sul merito è stata formulata una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Il Ministero ha ritenuto che, in caso di maternità, debba essere riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa.
Per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino contemporaneamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità o paternità deve dunque ritenersi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Riepilogando, in base al dettato ministeriale, l’assegno va riconosciuto in tutti i casi in cui sussiste il diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia che si tratti di congedo di paternità.
In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale.
L'Ente previdenziale, e' inoltre chiamato al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, anche per tutte le situazioni pregresse, purche' nei limiti della prescrizione quinquennale e comunque non oltre il 23 ottobre 2007, data di entrata in vigore del citato Decreto del 12 luglio 2007.
Valerio Pollastrini
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