Il Decreto Legislativo n.109/2012 ha introdotto una particolare procedura di emersione che, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, consente ai datori di lavoro di regolarizzare i lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno attualmente in forza.
E’ necessario che il rapporto di lavoro sia iniziato almeno tre mesi prima del 9 agosto 2012 e che i lavoratori per i quali viene richiesta l'emersione possano dimostrare la loro presenza ininterrotta nel territorio nazionale, almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
L’ ultimo requisito dovrà essere attestato da documentazione proveniente da organismi pubblici.
Nonostante la sanatoria in commento sia stata analizzata da più circolari ministeriali e previdenziali, permanevano ancora diversi dubbi sui documenti idonei a rendere certa la presenza in Italia dello straniero prima del 31 dicembre 2011.
L'Avvocatura dello Stato il 04/10/2012 ha fornito a tal proposito opportuni chiarimenti sulla locuzione "organismo pubblico".
Nel merito e' stato chiarito che una corretta interpretazione non può prescindere dalle giuste considerazioni sulla peculiare categoria dei destinatari della procedura di emersione, nonché sulla effettiva ratio sottesa alla scelta del termine "organismi pubblici".
I destinatari della norma sono gli stranieri la cui presenza nel territorio nazionale e' irregolare. Ciò comporta che difficilmente essi sono in grado di fornire una documentazione rilasciata da un'Amministrazione o da un Ente pubblici.
Quanto alla lettera della disposizione legislativa, l'Avvocatura dello Stato richiama i principi ermeneutici che impongono la necessità di risalire alla volontà di cui la legge e' espressione.
Laddove il legislatore avesse voluto restringere la tipologia della documentazione legittimante la richiesta di emersione unicamente a quella derivante da un'Amministrazione pubblica l'avrebbe scritto espressamente.
Pertanto, la ratio sottesa all'adozione del più ampio termine "organismi pubblici" e' proprio quella di includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgano una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.
Ecco, quindi, che nella documentazione idonea a dimostrare la presenza in Italia della straniero prima del 31/12/2011 possono, ad esempio, farsi rientrare, di diritto:
- la certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
- il certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;
- tessere nominative dei mezzi pubblici;
- certificazioni provenienti dalle forze pubbliche, quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc....;
- titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3, ecc...);
- centri di accoglienza e/o di ricovero autorizzati o anche religiosi;
Si tratta di documentazione che, pur non provenendo da un'Amministrazione pubblica, viene rilasciata da soggetti che erogano servizi e/o intrattengono relazioni di carattere pubblico che prescinde dalla condizione di regolarita' del lavoratore per il quale viene richiesta l'emersione.
Un'interpretazione diversa impedirebbe di regolarizzare tutti quei soggetti che, pur lavorando irregolarmente non possano ricorrere a documentazione attestante la loro presenza sul territorio nazionale rilasciata da un Ente pubblico.
Per quanto riguarda invece la documentazione utile rilasciata da autorità pubbliche non nazionali che svolgono attività istituzionale in Italia o nel territorio Schengen, la nota dell'Avvocatura dello Stato ha indicato:
1) Passaporto del lavoratore recante il timbro Schengen di altro Paese, apposto in data antecedente al 31/12/2011;
2) Documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, sempre in data antecedente al 31/12/2011.
Nessun dubbio sussiste per l’ipoesi di cui al punto 2, dal momento che si tratta di documentazione proveniente comunque da Autorità pubbliche, sebbene non nazionali, rilasciata però nel territorio nazionale, cosa che non può che far supporre la presenza del destinatario nel territorio nazionale.
Quanto alla prima categoria, va precisato invece che il passaporto recante il timbro di entrata in "area Schengen", da solo, e' in grado di attestare solamente la presenza dello straniero, a quella data, nel territorio Schengen, non anche nel territorio nazionale.
Perche' il suddetto documento sia considerato idoneo a sostenere l'istanza di emersione e' necessario che sia accompagnato anche da una documentazione che, per l'appunto, provi la presenza dello straniero al 31/12/2011, proprio nel territorio italiano: documentazione che ben può essere rappresentata da qualunque certificazione rilasciata da un organismo pubblico, nell'accezione più ampia del termine.
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